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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33927/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con i due motivi in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la sussistenza di un vizio di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale dì Catania in composizione monocratica del 15/12/2021, che aveva a sua volta dichiarato l'odierno ricorrente penalmente responsabile per aver fatto illegalmente ritorno in territorio nazionale, dopo l'esecuzione di provvedimento di rimpatrio e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione; Considerato che la prima doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della grave condotta tenuta dal soggetto.

Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall'art. 131-bis cod. pen. può evincersi - nella concreta fattispecie - non tanto dalla sussistenza di precedenti penali gravanti sul soggetto e dalla atecnica nozione di "abitualità" richiamata nel provvedimento impugnato, bensì in forza della ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità; Considerato, quanto alla censura ulteriore, che la sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, trattandosi di soggetto pluripregiudicato e che - a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria - la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, dì procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con i due motivi in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la sussistenza di un vizio di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale dì Catania in composizione monocratica del 15/12/2021, che aveva a sua volta dichiarato l'odierno ricorrente penalmente responsabile per aver fatto illegalmente ritorno in territorio nazionale, dopo l'esecuzione di provvedimento di rimpatrio e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione; Considerato che la prima doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della grave condotta tenuta dal soggetto. Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall'art. 131-bis cod. pen. può evincersi - nella concreta fattispecie - non tanto dalla sussistenza di precedenti penali gravanti sul soggetto e dalla atecnica nozione di "abitualità" richiamata nel provvedimento impugnato, bensì in forza della ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità; Considerato, quanto alla censura ulteriore, che la sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, trattandosi di soggetto pluripregiudicato e che - a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria - la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, dì procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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