CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42337/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per uso di cambiali contraffatte (art. 491, comma 2, cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome completamente immotivato e ignaro della puntuale motivazione contenuta in sentenza, ove è specificato che l'uso di cambiali false costituiva una specificazione del reato di contraffazione, originariamente contestato, e che l'imputato ha avuto ampia facoltà di difesa, concretamente esercitata anche con l'impugnativa della sentenza di primo, grado, che già aveva operato la riqualificazione del fatto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA]