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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 39274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 18 213 gennaio] ,CpeetS 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura, anche in punto di fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 1 sulla consumazione del reato in ragione dell'avvenuto impossessamento dei beni, seppur per breve tempo); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è specifico e risulta manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la presenza di ampia argomentazione, esente da criticità giustificative (si veda pag. 1 sull'accentuata pericolosità del reo); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, sono generiche e manifestamente infondate anche alla luce della preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 18 213 gennaio] ,CpeetS 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta meramente riproduttivo di profili di censura, anche in punto di fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 1 sulla consumazione del reato in ragione dell'avvenuto impossessamento dei beni, seppur per breve tempo); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è specifico e risulta manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la presenza di ampia argomentazione, esente da criticità giustificative (si veda pag. 1 sull'accentuata pericolosità del reo); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, sono generiche e manifestamente infondate anche alla luce della preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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