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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 31259/2026

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che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30/01/2026, il Tribunale del riesame di Taranto –adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesimacittà, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX, in quanto ritenuto gravemente indiziato delreato di tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXX, fatto commesso in concorso conXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX ed altre personenon identificate, in Taranto il 20/12/2025.Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici dellacautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti.La sera del 20 dicembre 2025, mentre passeggiava con la compagnaXXXXXXXXXXXXXXX in via del [OSCURATO:PERSONA], a Taranto, XXXXXXXXXXXXXveniva dapprima aggredito con calci e pugni da due giovani sopraggiunti a bordodi uno scooter, poi identificati in XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX.

Aseguito di tale prima aggressione, la persona offesa cadeva al suolo, mentre idue assalitori si allontanavano; nel frattempo, la compagna della vittima sidirigeva verso un vicino ristorante per chiedere soccorso.Poco dopo, tuttavia, uno dei primi aggressori faceva ritorno sul postoinsieme ad altri cinque o sei soggetti, sopraggiunti a bordo di diversi scooter e diuna bicicletta elettrica, dando così avvio ad una seconda e ben più grave fasedell’azione criminosa.

La persona offesa, che nel frattempo si era nascosta dietroalcune autovetture in attesa dei soccorsi, veniva individuata dal gruppo e quindiraggiunta in via [OSCURATO:PERSONA].Qui la vittima veniva nuovamente circondata dal gruppo.

In questa secondafase, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX colpivano ripetutamenteXXXXXXXXXXXXX con pugni e calc i a l corpo e al volto; inoltre,XXXXXXXXXXXXXXX, armato di coltello, sferrava diversi fendenti al volto dellapersona offesa, cagionandole profonde ferite da taglio.

Quando poi XXXXXXtentava invano di sottrarsi all’aggressione, pur già accerchiato da XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, interveniva XXXXXXXXXXXXXXX, che lo bloccava dalle spallee dal petto, impedendogli ogni possibilità di fuga; in tale frangente,XXXXXXXXXXXXXXX lo attingeva con un ulteriore colpo di arma da taglio allaregione toracica posteriore destra, provocandogli una profonda lesionepolmonare, astrattamente idonea a cagionare la morte.Esaurita l’azione, il gruppo si allontanava lasciando la vittima riversa alsuolo, sanguinante; in particolare, XXXXXXXXXXXXXXX si allontanava a bordodel proprio scooter, portando con sé XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXX veniva quindi soccorso dalla compagna, che aveva nel frattempoallertato il 118 e le forze dell’ordine, e, all’arrivo dei sanitari, presentava plurimeferite da arma da taglio al volto e al corpo, nonché una grave lesione nellaregione posteriore del torace.

Trasportato d’urgenza presso l’ospedale SS.Annunziata, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per pneumotorace,riportando inoltre numerose ulteriori lesioni conseguenti alle percosse subite.Per quanto specificamente attiene alla posizione dell’odierno ricorrente, igiudici della cautela hanno evidenziato come XXXXXXXXXXXXXXX abbia presoparte alla seconda fase dell’azione con un contributo concorsuale pieno,intervenendo nel momento in cui XXXXXXXXXXXXX tentava di sottrarsiall’aggressione e bloccandolo dalle spalle e dal petto, così impedendogli ognipossibilità di fuga mentre era in corso la violenta aggressione del gruppo; proprioin tale frangente XXXXXXXXXXXXXXX attingeva la persona offesa con unulteriore colpo di arma da taglio alla regione toracica posteriore destra,provocandogli una profonda lesione polmonare, astrattamente idonea acagionare la morte.Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art.274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e l'adeguatezza della misura carceraria.Quanto al pericolo di recidiva, i giudici del riesame hanno ritenuto che lacondotta dell’indagato, lungi dal potersi considerare marginale, avesse costituitoun apporto decisivo all’azione omicidiaria, avendo egli preso parte alla secondafase dell’aggressione e bloccato la persona offesa dalle spalle e dal petto nelmomento in cui questa tentava di sottrarsi ai correi, così impedendole ognipossibilità di fuga e agevolando in modo determinante il successivo colpo di armada taglio inferto da XXXXXXXXXXXXXXX alla regione toracica posteriore destra.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolineava come,essendo ancora in corso le indagini per la ricostruzione dei fatti e del movente enon essendo stata rinvenuta l’arma utilizzata per ferire la persona offesa, fosseplausibile che gli indagati, ove lasciati in libertà e dunque in condizione diinteragire con persone a loro vicine, potessero avvicinare la persona offesa e lasua compagna al fine di esercitare pressioni in vista di una concertata versionedei fatti.Si sottolineava, in particolare, come fosse emersa la volontà dei soggetticoinvolti nella vicenda delittuosa in esame, compresa la stessa persona offesa, dirisolvere autonomamente il conflitto insorto, ostacolando in concreto gliaccertamenti delle forze dell’ordine, e come su tale clima omertoso benavrebbero potuto far leva gli indagati, ove non più sottoposti alla misuracautelare carceraria.

In tal senso si evidenziava come, nell’immediatezza deifatti, il coindagato XXXXXXXXXXXXXXX si fosse rivolto alla persona offesa inmaniera minacciosa, esortandola a rimanere in silenzio.Si riteneva, infine, adeguata la misura custodiale in carcere in ragione delrilevante grado di offensività della condotta concorsuale; né l’applicazione deldispositivo elettronico di controllo appariva idonea a fronteggiare le esigenzecautelari, in quanto non avrebbe impedito all’indagato di entrare in contatto consoggetti di interesse al fine di compromettere l’accertamento della verità deifatti.2.

Avverso la predetta ordinanza XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 56, 110 e 575 cod. pen.L’ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione, omettendodi confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrario evidenziati dalladifesa e fondando il giudizio di gravità indiziaria su una ricostruzionecongetturale, priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canoni della logica e deiprincipi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative infase cautelare.La prima incongruenza logico-fattuale si ravvisa nella stessa formulazionedel capo di imputazione, laddove si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere bloccato lapersona offesa dalle spalle e dal petto, precludendole la fuga, mentreXXXXXXXXXXXXXXX la colpiva con il coltello nella regione toracica posterioredestra.Ebbene, considerando la posizione reciproca dei soggetti, così comedescritta in imputazione, e cioè con la persona offesa frapposta traXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], la vittima avrebbe dovuto essere attintanella parte anteriore del corpo e non in quella toracica posteriore, come inveceavvenuto.Nel caso di specie, l’unico elemento di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] ècostituito dal filmato delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogodell’azione.

Il Tribunale è incorso in un evidente travisamento della prova, dalmomento che dalla visione di detto filmato emerge chiaramente comel’intervento di [OSCURATO:PERSONA], della durata di pochi secondi, si sia limitato asottrarre XXXXXX dall ’aggressione; inoltre, al contrario di quantoillegittimamente sostenuto nell’ordinanza, esso non era finalizzato a impedirne lafuga, considerando che il ricorrente è giunto in un secondo momento sulla scenadel delitto, quando la persona offesa era stata già aggredita, e si è allontanatodopo una manciata di secondi, essendosi limitato ad afferrare XXXXXX e atrascinarlo via, sottraendolo così a ulteriore violenza.Proprio tale condotta, unitamente all’estrema brevità della sua durata, allacircostanza che, quando [OSCURATO:PERSONA] è giunto sul posto, l’aggressione era giàiniziata, nonché al comportamento stesso dell’indagato, che ha repentinamenteportato via XXXXXX dai suoi aggressori, dimostra la sua assoluta estraneità e lamancanza di alcun preventivo accordo concorsuale per porre in esserequalsivoglia azione in danno della persona offesa.Non meno illogica, e parimenti frutto di travisamento della prova, apparepoi l’affermazione secondo cui il gesto di [OSCURATO:PERSONA] di alzare il proprio bracciodestro, come a indicare una direzione, sarebbe stato funzionale a ribadirel’ordine impartito a XXXXXX di non farsi più vedere; in realtà, con tale gesto ilricorrente esortava XXXXXX ad andare via, al fine di evitare di essereulteriormente aggredito.Quanto, poi, alla circostanza che il ricorrente si sia allontanato a bordo delproprio scooter con dietro di sé il coindagato XXXXXXXXXXXXXX, essa nondimostra un accordo concorsuale, ma è più semplicemente riconducibile alrapporto di amicizia con quest’ultimo.Parimenti erronea è, infine, l’affermazione relativa alla sussistenzadell’elemento soggettivo del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA], poiché egli èintervenuto quasi al termine dell’aggressione, quando XXXXXX era già statocolpito al volto, e pertanto non poteva avere consapevolezza dell’altrui intentodelittuoso, né sapere che XXXXXXXXXXXXXXX fosse armato di coltello.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari.Quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha resouna motivazione gravemente censurabile, avendo affermato tale esigenzanonostante la giovane età di [OSCURATO:PERSONA], appena diciottenne, la sua assolutaincensuratezza e la sua totale estraneità ad ambienti delinquenziali.Del pari illogico risulta ancorare detta esigenza a un movente non provato,quantomeno nei confronti dell’odierno indagato, individuato nel controllo delterritorio e dell’area portuale.La valutazione sul pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminosenon può atteggiarsi in termini di mera potenzialità del rischio di recidiva, madeve fondarsi su dati oggettivi e verificabili, non, come avvenuto nel caso dispecie, su elementi meramente ipotetici o congetturali.Parimenti, il pericolo di inquinamento probatorio è stato ritenutosussistente con motivazione illogica, avendo il Tribunale formulato solo ipotesinon concretamente realizzabili, tanto più che l’unico elemento di prova a caricodel ricorrente è costituito dalle riprese del sistema di videosorveglianza presentesul luogo, già acquisite agli atti.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta adeguatezza della massima misura carceraria.Il Tribunale ha fatto ricorso a mere formule di stile per affermare che lamisura della custodia cautelare in carcere costituisce l’unica misura adeguata atutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.

Si tratta di affermazioniassertive, non provate e immotivate, sia perché si ipotizza una violazione dellamisura degli arresti domiciliari, anche se accompagnata dal braccialettoelettronico, senza indicare gli elementi di prova e le ragioni in base alle quali taleevenienza dovrebbe ritenersi concretamente configurabile, sia perché si assumeche il ricorrente, ove non ristretto in carcere, potrebbe avere contatti, ancheindiretti, con altri coindagati, interferire nelle indagini e reiterare condotteviolente, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tale paventato pericolodovrebbe ritenersi concreto; pericolo, peraltro, da escludere anche inconsiderazione della condizione di detenzione carceraria della maggior parte deicoindagati del ricorrente.L’ordinanza non ha, inoltre, adeguatamente motivato sulle ragioni per lequali non potrebbe essere disposta una misura meno afflittiva, né sull’eventualeinidoneità di tale diversa misura a soddisfare le esigenze cautelari ritenutesussistenti, in violazione del principio di proporzionalità che permea l’interamateria.3.

All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata.4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativadelle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltronon si confronta compiutamente.2.

In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilsindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultantedal testo del provvedimento impugnato.Ne consegue che la Corte di cassazione non può procedere a una riletturadel compendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito in ordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementiraccolti, ma deve limitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia datoadeguato conto delle ragioni del proprio convincimento e se il percorsoargomentativo si mantenga entro i canoni della coerenza logica e dellacorrettezza giuridica (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).È stato, infatti, più volte affermato che, in materia cautelare personale, ilricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o vizimotivazionali manifesti, mentre restano estranee al giudizio di legittimità lecensure che investono la ricostruzione del fatto o sollecitano una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice del riesame (tra le altre, Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001;Sez.

Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).Nel medesimo solco si colloca Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oassenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito».3.

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontraalcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente ripropone, sotto plurimiprofili, le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame,sollecitando una rivalutazione del compendio indiziario e cautelare, nonconsentita in sede di legittimità, e omettendo di confrontarsi in modo effettivocon il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.3.1.

Il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del concorsodel ricorrente nel tentato omicidio e si deduce il travisamento delle emergenzevideo, è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, si risolve nellacontrapposizione di una diversa lettura del materiale investigativo a quella fattapropria dal Tribunale del riesame.La difesa insiste, infatti, sulla pretesa funzione salvifica dell’intervento diXXXXXXXXX, sulla brevità della sua condotta, sulla sua asserita estraneitàall’aggressione già in corso, sul significato del gesto con il braccio destro esull’assenza di consapevolezza dell’altrui uso del coltello; ma tali rilievi investonodirettamente la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale indiziario,ambiti sottratti al sindacato di questa Corte ove, come nella specie, lamotivazione del giudice della cautela risulti esistente, non apparente e nonmanifestamente illogica.Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, lineare eimmune da censure rilevanti in questa sede, ha puntualmente dato conto dellaconsistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura, ricostruendoil duplice sviluppo dell’azione aggressiva e valorizzando, quanto alla posizionedell’odierno ricorrente, non una mera presenza sul luogo del fatto, bensì uncontributo ritenuto causalmente e funzionalmente inserito nella seconda fasedell’aggressione.In part icolare, i giudici del la cautela hanno evidenziato cheXXXXXXXXXXXXXXX intervenne nel momento in cui XXXXXXXXXXXXX tentava disottrarsi all’aggressione e lo bloccò dalle spalle e dal petto, impedendogli ognipossibilità di fuga mentre era in corso la violenta aggressione del gruppo; proprioin tale frangente XXXXXXXXXXXXXXX attingeva la persona offesa con unulteriore colpo di arma da taglio alla regione toracica posteriore destra,provocandogli una profonda lesione polmonare, astrattamente idonea acagionare la morte.Tale ricostruzione non è scalfita dalle deduzioni difensive concernenti levideoriprese acquisite.

Il ricorso, infatti, non indica un dato decisivo,incontestabile e travisato nel senso tecnico richiesto dal giudizio di legittimità,ma si limita a proporre una diversa interpretazione delle immagini, sostenendoche l’intervento del ricorrente sarebbe stato volto a sottrarre la persona offesa adulteriori violenze e non ad impedirne la fuga.

Si tratta, tuttavia, di una letturaalternativa del medesimo compendio, già esaminato dal Tribunale e valutato inmodo non implausibile; essa non consente di configurare né il travisamento dellaprova né la manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi piuttosto nellarichiesta di una nuova valutazione del fatto.Né coglie nel segno la doglianza secondo cui l’intervento di XXXXXXXXXavrebbe avuto durata minima e significato meramente protettivo.L’ordinanza impugnata ha, al contrario, ancorato la valutazione di rilevanzaconcorsuale a plurimi elementi fattuali, desunti dalla dinamica dell’azione, dallacollocazione del ricorrente rispetto alla persona offesa e agli altri aggressori,nonché dal ruolo da lui assunto nella fase in cui la vittima, già raggiunta eaccerchiata, tentava invano di sottrarsi all’aggressione.

La funzione diagevolazione concorsuale è stata dunque desunta non da un dato neutro, qualela sola presenza fisica sul luogo, ma dal comportamento complessivamentetenuto dall’indagato nel contesto di una condotta collettiva, progressiva ecoordinata.Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla configurabilitàdel concorso nel tentato omicidio e alla consapevolezza, in capo al ricorrente, delprogramma criminoso realizzato dagli altri compartecipi.

Il Tribunale non haaffermato la responsabilità cautelare di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unapresunzione derivante dal solo rapporto con gli altri indagati o dalla meracompresenza sul luogo, ma ha valorizzato la condotta concretamente tenutanella fase immediatamente precedente e concomitante al più grave colpo infertoalla vittima, ritenendola indicativa della consapevole adesione all’azione collettivae del contributo fornito alla sua prosecuzione.Quanto all’animus necandi, l’ordinanza ha fatto corretta applicazione deiprincipi consolidati secondo cui l’intenzione omicida può essere desunta dallemodalità dell’azione, dal tipo di arma impiegata, dalla direzione e dallareiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, dalla violenza dell’aggressionee dal complessivo contesto in cui essa si è sviluppata.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha valorizzato il carattereplurimo e progressivo dell’aggressione, l’accerchiamento della vittima, l’impiegodi un coltello, i fendenti inferti al volto e al torace, nonché la lesione polmonareprovocata alla regione toracica posteriore destra, astrattamente idonea acagionare la morte.Si tratta di argomentazione pienamente coerente, rispetto alla quale ilricorso oppone soltanto una diversa ricostruzione del significato della condotta diXXXXXXXXX, del gesto da lui compiuto e del suo successivo allontanamento conXXXXXXXXXXXXXX.

Anche tali profili sono stati esaminati dal Tribunale, il qualeha escluso che essi potessero assumere valore realmente incompatibile conl’adesione all’azione comune, alla luce del contesto complessivo in cui siinserirono e dell’assenza di un comportamento effettivamente diretto adimpedire la prosecuzione dell’aggressione o a sottrarre stabilmente la personaoffesa alla situazione di pericolo.La deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe afferrato XXXXXXsolo per allontanarlo dagli aggressori si risolve, dunque, ancora una volta, nellaprospettazione di una diversa lettura delle risultanze, non idonea a evidenziareuna frattura logica del ragionamento decisorio.3.2.

Il secondo motivo, concernente la ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., è del pari inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non individua una violazione di legge néun vizio motivazionale manifesto, ma si limita a reiterare la tesi della marginalitàdella propria condotta, della giovane età, dell’incensuratezza, dell’asseritaestraneità ad ambienti delinquenziali e della inesistenza di un concreto pericolodi inquinamento probatorio.Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha motivato in termini nonapparenti e logicamente coerenti, valorizzando la gravità concreta della condotta,la partecipazione del ricorrente ad un’azione di gruppo caratterizzata da rilevanteviolenza, l’apporto fornito al contenimento della vittima nel momento culminantedell’aggressione e l’assenza di elementi idonei a ridimensionare la pericolositàdesumibile dalle modalità del fatto.

La valutazione di non marginalità delcontributo concorsuale, già posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,è stata quindi legittimamente richiamata anche ai fini della prognosi cautelare, inquanto indicativa di una significativa pericolosità e della possibilità di reiterazionedi condotte della stessa specie.La censura difensiva, secondo cui la giovane età, l’incensuratezza el’assenza di inserimento in contesti delinquenziali avrebbero imposto una diversavalutazione, non si confronta con la specifica ratio dell’ordinanza impugnata,fondata non su presunzioni soggettive, ma sulle concrete modalità dell’azione,sulla sua dimensione collettiva e sulla particolare gravità del contributo attribuitoal ricorrente.A fronte di tale valutazione, il ricorso si limita a ribadire la propria oppostalettura del fatto, senza indicare alcuna lacuna motivazionale decisiva.Parimenti adeguata è la motivazione in ordine al pericolo di inquinamentoprobatorio.

Il Tribunale ha evidenziato che le indagini erano ancora in corso, chedovevano essere approfonditi il movente e l’intero contesto della vicenda, chel’arma utilizzata per ferire la persona offesa non era stata rinvenuta e che il fattosi era inserito in un contesto caratterizzato dalla tendenza dei soggetti coinvolti agestire autonomamente il conflitto, ostacolando gli accertamenti delle forzedell’ordine.

Ha inoltre richiamato l’atteggiamento intimidatorio tenutonell’immediatezza dal coindagato XXXXXXXXXXXXXXX nei confronti della personaoffesa, invitata a mantenere il silenzio.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui levideoriprese sarebbero già state acquisite e non modificabili.

L’esigenza cautelaredi cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di unsingolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare la genuinità dell’interocompendio probatorio ancora in formazione, comprese le fonti dichiarative,l’individuazione di ulteriori concorrenti, la ricostruzione del movente e ilrinvenimento dell’arma.Sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale è concreta, specifica ecorrelata alle peculiarità del fatto, sicché le doglianze difensive restanoconfutative e fattuali.3.3.

Inammissibile è, infine, il terzo motivo, con il quale si censura laritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si lamenta l’omessavalutazione di misure meno afflittive, anche eventualmente assistite daldispositivo elettronico di controllo.Il Tribunale ha motivato in termini sufficienti e coerenti circal’inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria, ponendo in evidenza, daun lato, l’elevata gravità del fatto e il rilevante grado di offensività della condottaconcorsuale attribuita al ricorrente; dall’altro, la necessità di neutralizzare nonsolo il pericolo di reiterazione, ma anche quello di interferenza con le indagini edi contatto, diretto o indiretto, con soggetti coinvolti nella vicenda o comunquevicini agli ambienti interessati dal fatto.La valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, non è stata espressa mediante formule di stile, ma è stata correlataalla natura delle esigenze cautelari ravvisate.

In particolare, il dispositivoelettronico di controllo può ridurre il rischio di allontanamento non autorizzatodal luogo di esecuzione della misura, ma non impedisce, di per sé,comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione su persone informate suifatti, specie in un contesto nel quale il Tribunale ha ritenuto concreto il pericolodi condizionamento delle fonti dichiarative e di compromissione degliaccertamenti ancora in corso.Neppure rileva, in senso decisivo, la dedotta condizione detentiva dellamaggior parte dei coindagati.

Il pericolo di interferenza probatoria non è statoinfatti ancorato esclusivamente al contatto con i correi, ma anche alla possibilitàdi avvicinare la persona offesa, la compagna della stessa o altri soggettiinformati sui fatti, nonché alla necessità di preservare il corretto sviluppo delleindagini in un contesto reputato omertoso e già segnato da condotteintimidatorie.Anche sotto tale profilo, il ricorso mira a sostituire alla valutazione delgiudice della cautela una diversa prognosi di adeguatezza, non consentita in sededi legittimità.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia propostol’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al versamento della somma, equitativamente determinata, di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

La cancelleria curerà inoltre l’adempimento dicui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Va, infine, disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196del 2003, in considerazione dell’oggetto dell’imputazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/01/2026, il Tribunale del riesame di Taranto –adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesimacittà, che aveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX, in quanto ritenuto gravemente indiziato delreato di tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXX, fatto commesso in concorso conXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX ed altre personenon identificate, in Taranto il 20/12/2025.Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici dellacautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti.La sera del 20 dicembre 2025, mentre passeggiava con la compagnaXXXXXXXXXXXXXXX in via del [OSCURATO:PERSONA], a Taranto, XXXXXXXXXXXXXveniva dapprima aggredito con calci e pugni da due giovani sopraggiunti a bordodi uno scooter, poi identificati in XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX. Aseguito di tale prima aggressione, la persona offesa cadeva al suolo, mentre idue assalitori si allontanavano; nel frattempo, la compagna della vittima sidirigeva verso un vicino ristorante per chiedere soccorso.Poco dopo, tuttavia, uno dei primi aggressori faceva ritorno sul postoinsieme ad altri cinque o sei soggetti, sopraggiunti a bordo di diversi scooter e diuna bicicletta elettrica, dando così avvio ad una seconda e ben più grave fasedell’azione criminosa. La persona offesa, che nel frattempo si era nascosta dietroalcune autovetture in attesa dei soccorsi, veniva individuata dal gruppo e quindiraggiunta in via [OSCURATO:PERSONA].Qui la vittima veniva nuovamente circondata dal gruppo. In questa secondafase, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX colpivano ripetutamenteXXXXXXXXXXXXX con pugni e calc i a l corpo e al volto; inoltre,XXXXXXXXXXXXXXX, armato di coltello, sferrava diversi fendenti al volto dellapersona offesa, cagionandole profonde ferite da taglio. Quando poi XXXXXXtentava invano di sottrarsi all’aggressione, pur già accerchiato da XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, interveniva XXXXXXXXXXXXXXX, che lo bloccava dalle spallee dal petto, impedendogli ogni possibilità di fuga; in tale frangente,XXXXXXXXXXXXXXX lo attingeva con un ulteriore colpo di arma da taglio allaregione toracica posteriore destra, provocandogli una profonda lesionepolmonare, astrattamente idonea a cagionare la morte.Esaurita l’azione, il gruppo si allontanava lasciando la vittima riversa alsuolo, sanguinante; in particolare, XXXXXXXXXXXXXXX si allontanava a bordodel proprio scooter, portando con sé XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXX veniva quindi soccorso dalla compagna, che aveva nel frattempoallertato il 118 e le forze dell’ordine, e, all’arrivo dei sanitari, presentava plurimeferite da arma da taglio al volto e al corpo, nonché una grave lesione nellaregione posteriore del torace. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale SS.Annunziata, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per pneumotorace,riportando inoltre numerose ulteriori lesioni conseguenti alle percosse subite.Per quanto specificamente attiene alla posizione dell’odierno ricorrente, igiudici della cautela hanno evidenziato come XXXXXXXXXXXXXXX abbia presoparte alla seconda fase dell’azione con un contributo concorsuale pieno,intervenendo nel momento in cui XXXXXXXXXXXXX tentava di sottrarsiall’aggressione e bloccandolo dalle spalle e dal petto, così impedendogli ognipossibilità di fuga mentre era in corso la violenta aggressione del gruppo; proprioin tale frangente XXXXXXXXXXXXXXX attingeva la persona offesa con unulteriore colpo di arma da taglio alla regione toracica posteriore destra,provocandogli una profonda lesione polmonare, astrattamente idonea acagionare la morte.Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art.274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e l'adeguatezza della misura carceraria.Quanto al pericolo di recidiva, i giudici del riesame hanno ritenuto che lacondotta dell’indagato, lungi dal potersi considerare marginale, avesse costituitoun apporto decisivo all’azione omicidiaria, avendo egli preso parte alla secondafase dell’aggressione e bloccato la persona offesa dalle spalle e dal petto nelmomento in cui questa tentava di sottrarsi ai correi, così impedendole ognipossibilità di fuga e agevolando in modo determinante il successivo colpo di armada taglio inferto da XXXXXXXXXXXXXXX alla regione toracica posteriore destra.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolineava come,essendo ancora in corso le indagini per la ricostruzione dei fatti e del movente enon essendo stata rinvenuta l’arma utilizzata per ferire la persona offesa, fosseplausibile che gli indagati, ove lasciati in libertà e dunque in condizione diinteragire con persone a loro vicine, potessero avvicinare la persona offesa e lasua compagna al fine di esercitare pressioni in vista di una concertata versionedei fatti.Si sottolineava, in particolare, come fosse emersa la volontà dei soggetticoinvolti nella vicenda delittuosa in esame, compresa la stessa persona offesa, dirisolvere autonomamente il conflitto insorto, ostacolando in concreto gliaccertamenti delle forze dell’ordine, e come su tale clima omertoso benavrebbero potuto far leva gli indagati, ove non più sottoposti alla misuracautelare carceraria. In tal senso si evidenziava come, nell’immediatezza deifatti, il coindagato XXXXXXXXXXXXXXX si fosse rivolto alla persona offesa inmaniera minacciosa, esortandola a rimanere in silenzio.Si riteneva, infine, adeguata la misura custodiale in carcere in ragione delrilevante grado di offensività della condotta concorsuale; né l’applicazione deldispositivo elettronico di controllo appariva idonea a fronteggiare le esigenzecautelari, in quanto non avrebbe impedito all’indagato di entrare in contatto consoggetti di interesse al fine di compromettere l’accertamento della verità deifatti.2. Avverso la predetta ordinanza XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 56, 110 e 575 cod. pen.L’ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione, omettendodi confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrario evidenziati dalladifesa e fondando il giudizio di gravità indiziaria su una ricostruzionecongetturale, priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canoni della logica e deiprincipi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative infase cautelare.La prima incongruenza logico-fattuale si ravvisa nella stessa formulazionedel capo di imputazione, laddove si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere bloccato lapersona offesa dalle spalle e dal petto, precludendole la fuga, mentreXXXXXXXXXXXXXXX la colpiva con il coltello nella regione toracica posterioredestra.Ebbene, considerando la posizione reciproca dei soggetti, così comedescritta in imputazione, e cioè con la persona offesa frapposta traXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], la vittima avrebbe dovuto essere attintanella parte anteriore del corpo e non in quella toracica posteriore, come inveceavvenuto.Nel caso di specie, l’unico elemento di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] ècostituito dal filmato delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogodell’azione. Il Tribunale è incorso in un evidente travisamento della prova, dalmomento che dalla visione di detto filmato emerge chiaramente comel’intervento di [OSCURATO:PERSONA], della durata di pochi secondi, si sia limitato asottrarre XXXXXX dall ’aggressione; inoltre, al contrario di quantoillegittimamente sostenuto nell’ordinanza, esso non era finalizzato a impedirne lafuga, considerando che il ricorrente è giunto in un secondo momento sulla scenadel delitto, quando la persona offesa era stata già aggredita, e si è allontanatodopo una manciata di secondi, essendosi limitato ad afferrare XXXXXX e atrascinarlo via, sottraendolo così a ulteriore violenza.Proprio tale condotta, unitamente all’estrema brevità della sua durata, allacircostanza che, quando [OSCURATO:PERSONA] è giunto sul posto, l’aggressione era giàiniziata, nonché al comportamento stesso dell’indagato, che ha repentinamenteportato via XXXXXX dai suoi aggressori, dimostra la sua assoluta estraneità e lamancanza di alcun preventivo accordo concorsuale per porre in esserequalsivoglia azione in danno della persona offesa.Non meno illogica, e parimenti frutto di travisamento della prova, apparepoi l’affermazione secondo cui il gesto di [OSCURATO:PERSONA] di alzare il proprio bracciodestro, come a indicare una direzione, sarebbe stato funzionale a ribadirel’ordine impartito a XXXXXX di non farsi più vedere; in realtà, con tale gesto ilricorrente esortava XXXXXX ad andare via, al fine di evitare di essereulteriormente aggredito.Quanto, poi, alla circostanza che il ricorrente si sia allontanato a bordo delproprio scooter con dietro di sé il coindagato XXXXXXXXXXXXXX, essa nondimostra un accordo concorsuale, ma è più semplicemente riconducibile alrapporto di amicizia con quest’ultimo.Parimenti erronea è, infine, l’affermazione relativa alla sussistenzadell’elemento soggettivo del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA], poiché egli èintervenuto quasi al termine dell’aggressione, quando XXXXXX era già statocolpito al volto, e pertanto non poteva avere consapevolezza dell’altrui intentodelittuoso, né sapere che XXXXXXXXXXXXXXX fosse armato di coltello.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari.Quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha resouna motivazione gravemente censurabile, avendo affermato tale esigenzanonostante la giovane età di [OSCURATO:PERSONA], appena diciottenne, la sua assolutaincensuratezza e la sua totale estraneità ad ambienti delinquenziali.Del pari illogico risulta ancorare detta esigenza a un movente non provato,quantomeno nei confronti dell’odierno indagato, individuato nel controllo delterritorio e dell’area portuale.La valutazione sul pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminosenon può atteggiarsi in termini di mera potenzialità del rischio di recidiva, madeve fondarsi su dati oggettivi e verificabili, non, come avvenuto nel caso dispecie, su elementi meramente ipotetici o congetturali.Parimenti, il pericolo di inquinamento probatorio è stato ritenutosussistente con motivazione illogica, avendo il Tribunale formulato solo ipotesinon concretamente realizzabili, tanto più che l’unico elemento di prova a caricodel ricorrente è costituito dalle riprese del sistema di videosorveglianza presentesul luogo, già acquisite agli atti.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta adeguatezza della massima misura carceraria.Il Tribunale ha fatto ricorso a mere formule di stile per affermare che lamisura della custodia cautelare in carcere costituisce l’unica misura adeguata atutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti. Si tratta di affermazioniassertive, non provate e immotivate, sia perché si ipotizza una violazione dellamisura degli arresti domiciliari, anche se accompagnata dal braccialettoelettronico, senza indicare gli elementi di prova e le ragioni in base alle quali taleevenienza dovrebbe ritenersi concretamente configurabile, sia perché si assumeche il ricorrente, ove non ristretto in carcere, potrebbe avere contatti, ancheindiretti, con altri coindagati, interferire nelle indagini e reiterare condotteviolente, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tale paventato pericolodovrebbe ritenersi concreto; pericolo, peraltro, da escludere anche inconsiderazione della condizione di detenzione carceraria della maggior parte deicoindagati del ricorrente.L’ordinanza non ha, inoltre, adeguatamente motivato sulle ragioni per lequali non potrebbe essere disposta una misura meno afflittiva, né sull’eventualeinidoneità di tale diversa misura a soddisfare le esigenze cautelari ritenutesussistenti, in violazione del principio di proporzionalità che permea l’interamateria.3. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata.4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativadelle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltronon si confronta compiutamente.2. In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilsindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultantedal testo del provvedimento impugnato.Ne consegue che la Corte di cassazione non può procedere a una riletturadel compendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito in ordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementiraccolti, ma deve limitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia datoadeguato conto delle ragioni del proprio convincimento e se il percorsoargomentativo si mantenga entro i canoni della coerenza logica e dellacorrettezza giuridica (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).È stato, infatti, più volte affermato che, in materia cautelare personale, ilricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o vizimotivazionali manifesti, mentre restano estranee al giudizio di legittimità lecensure che investono la ricostruzione del fatto o sollecitano una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice del riesame (tra le altre, Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001;Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).Nel medesimo solco si colloca Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oassenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito».3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontraalcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente ripropone, sotto plurimiprofili, le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame,sollecitando una rivalutazione del compendio indiziario e cautelare, nonconsentita in sede di legittimità, e omettendo di confrontarsi in modo effettivocon il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.3.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del concorsodel ricorrente nel tentato omicidio e si deduce il travisamento delle emergenzevideo, è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, si risolve nellacontrapposizione di una diversa lettura del materiale investigativo a quella fattapropria dal Tribunale del riesame.La difesa insiste, infatti, sulla pretesa funzione salvifica dell’intervento diXXXXXXXXX, sulla brevità della sua condotta, sulla sua asserita estraneitàall’aggressione già in corso, sul significato del gesto con il braccio destro esull’assenza di consapevolezza dell’altrui uso del coltello; ma tali rilievi investonodirettamente la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale indiziario,ambiti sottratti al sindacato di questa Corte ove, come nella specie, lamotivazione del giudice della cautela risulti esistente, non apparente e nonmanifestamente illogica.Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, lineare eimmune da censure rilevanti in questa sede, ha puntualmente dato conto dellaconsistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura, ricostruendoil duplice sviluppo dell’azione aggressiva e valorizzando, quanto alla posizionedell’odierno ricorrente, non una mera presenza sul luogo del fatto, bensì uncontributo ritenuto causalmente e funzionalmente inserito nella seconda fasedell’aggressione.In part icolare, i giudici del la cautela hanno evidenziato cheXXXXXXXXXXXXXXX intervenne nel momento in cui XXXXXXXXXXXXX tentava disottrarsi all’aggressione e lo bloccò dalle spalle e dal petto, impedendogli ognipossibilità di fuga mentre era in corso la violenta aggressione del gruppo; proprioin tale frangente XXXXXXXXXXXXXXX attingeva la persona offesa con unulteriore colpo di arma da taglio alla regione toracica posteriore destra,provocandogli una profonda lesione polmonare, astrattamente idonea acagionare la morte.Tale ricostruzione non è scalfita dalle deduzioni difensive concernenti levideoriprese acquisite. Il ricorso, infatti, non indica un dato decisivo,incontestabile e travisato nel senso tecnico richiesto dal giudizio di legittimità,ma si limita a proporre una diversa interpretazione delle immagini, sostenendoche l’intervento del ricorrente sarebbe stato volto a sottrarre la persona offesa adulteriori violenze e non ad impedirne la fuga. Si tratta, tuttavia, di una letturaalternativa del medesimo compendio, già esaminato dal Tribunale e valutato inmodo non implausibile; essa non consente di configurare né il travisamento dellaprova né la manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi piuttosto nellarichiesta di una nuova valutazione del fatto.Né coglie nel segno la doglianza secondo cui l’intervento di XXXXXXXXXavrebbe avuto durata minima e significato meramente protettivo.L’ordinanza impugnata ha, al contrario, ancorato la valutazione di rilevanzaconcorsuale a plurimi elementi fattuali, desunti dalla dinamica dell’azione, dallacollocazione del ricorrente rispetto alla persona offesa e agli altri aggressori,nonché dal ruolo da lui assunto nella fase in cui la vittima, già raggiunta eaccerchiata, tentava invano di sottrarsi all’aggressione. La funzione diagevolazione concorsuale è stata dunque desunta non da un dato neutro, qualela sola presenza fisica sul luogo, ma dal comportamento complessivamentetenuto dall’indagato nel contesto di una condotta collettiva, progressiva ecoordinata.Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla configurabilitàdel concorso nel tentato omicidio e alla consapevolezza, in capo al ricorrente, delprogramma criminoso realizzato dagli altri compartecipi. Il Tribunale non haaffermato la responsabilità cautelare di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unapresunzione derivante dal solo rapporto con gli altri indagati o dalla meracompresenza sul luogo, ma ha valorizzato la condotta concretamente tenutanella fase immediatamente precedente e concomitante al più grave colpo infertoalla vittima, ritenendola indicativa della consapevole adesione all’azione collettivae del contributo fornito alla sua prosecuzione.Quanto all’animus necandi, l’ordinanza ha fatto corretta applicazione deiprincipi consolidati secondo cui l’intenzione omicida può essere desunta dallemodalità dell’azione, dal tipo di arma impiegata, dalla direzione e dallareiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, dalla violenza dell’aggressionee dal complessivo contesto in cui essa si è sviluppata.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha valorizzato il carattereplurimo e progressivo dell’aggressione, l’accerchiamento della vittima, l’impiegodi un coltello, i fendenti inferti al volto e al torace, nonché la lesione polmonareprovocata alla regione toracica posteriore destra, astrattamente idonea acagionare la morte.Si tratta di argomentazione pienamente coerente, rispetto alla quale ilricorso oppone soltanto una diversa ricostruzione del significato della condotta diXXXXXXXXX, del gesto da lui compiuto e del suo successivo allontanamento conXXXXXXXXXXXXXX. Anche tali profili sono stati esaminati dal Tribunale, il qualeha escluso che essi potessero assumere valore realmente incompatibile conl’adesione all’azione comune, alla luce del contesto complessivo in cui siinserirono e dell’assenza di un comportamento effettivamente diretto adimpedire la prosecuzione dell’aggressione o a sottrarre stabilmente la personaoffesa alla situazione di pericolo.La deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe afferrato XXXXXXsolo per allontanarlo dagli aggressori si risolve, dunque, ancora una volta, nellaprospettazione di una diversa lettura delle risultanze, non idonea a evidenziareuna frattura logica del ragionamento decisorio.3.2. Il secondo motivo, concernente la ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., è del pari inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non individua una violazione di legge néun vizio motivazionale manifesto, ma si limita a reiterare la tesi della marginalitàdella propria condotta, della giovane età, dell’incensuratezza, dell’asseritaestraneità ad ambienti delinquenziali e della inesistenza di un concreto pericolodi inquinamento probatorio.Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha motivato in termini nonapparenti e logicamente coerenti, valorizzando la gravità concreta della condotta,la partecipazione del ricorrente ad un’azione di gruppo caratterizzata da rilevanteviolenza, l’apporto fornito al contenimento della vittima nel momento culminantedell’aggressione e l’assenza di elementi idonei a ridimensionare la pericolositàdesumibile dalle modalità del fatto. La valutazione di non marginalità delcontributo concorsuale, già posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,è stata quindi legittimamente richiamata anche ai fini della prognosi cautelare, inquanto indicativa di una significativa pericolosità e della possibilità di reiterazionedi condotte della stessa specie.La censura difensiva, secondo cui la giovane età, l’incensuratezza el’assenza di inserimento in contesti delinquenziali avrebbero imposto una diversavalutazione, non si confronta con la specifica ratio dell’ordinanza impugnata,fondata non su presunzioni soggettive, ma sulle concrete modalità dell’azione,sulla sua dimensione collettiva e sulla particolare gravità del contributo attribuitoal ricorrente.A fronte di tale valutazione, il ricorso si limita a ribadire la propria oppostalettura del fatto, senza indicare alcuna lacuna motivazionale decisiva.Parimenti adeguata è la motivazione in ordine al pericolo di inquinamentoprobatorio. Il Tribunale ha evidenziato che le indagini erano ancora in corso, chedovevano essere approfonditi il movente e l’intero contesto della vicenda, chel’arma utilizzata per ferire la persona offesa non era stata rinvenuta e che il fattosi era inserito in un contesto caratterizzato dalla tendenza dei soggetti coinvolti agestire autonomamente il conflitto, ostacolando gli accertamenti delle forzedell’ordine. Ha inoltre richiamato l’atteggiamento intimidatorio tenutonell’immediatezza dal coindagato XXXXXXXXXXXXXXX nei confronti della personaoffesa, invitata a mantenere il silenzio.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui levideoriprese sarebbero già state acquisite e non modificabili. L’esigenza cautelaredi cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di unsingolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare la genuinità dell’interocompendio probatorio ancora in formazione, comprese le fonti dichiarative,l’individuazione di ulteriori concorrenti, la ricostruzione del movente e ilrinvenimento dell’arma.Sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale è concreta, specifica ecorrelata alle peculiarità del fatto, sicché le doglianze difensive restanoconfutative e fattuali.3.3. Inammissibile è, infine, il terzo motivo, con il quale si censura laritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si lamenta l’omessavalutazione di misure meno afflittive, anche eventualmente assistite daldispositivo elettronico di controllo.Il Tribunale ha motivato in termini sufficienti e coerenti circal’inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria, ponendo in evidenza, daun lato, l’elevata gravità del fatto e il rilevante grado di offensività della condottaconcorsuale attribuita al ricorrente; dall’altro, la necessità di neutralizzare nonsolo il pericolo di reiterazione, ma anche quello di interferenza con le indagini edi contatto, diretto o indiretto, con soggetti coinvolti nella vicenda o comunquevicini agli ambienti interessati dal fatto.La valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, non è stata espressa mediante formule di stile, ma è stata correlataalla natura delle esigenze cautelari ravvisate. In particolare, il dispositivoelettronico di controllo può ridurre il rischio di allontanamento non autorizzatodal luogo di esecuzione della misura, ma non impedisce, di per sé,comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione su persone informate suifatti, specie in un contesto nel quale il Tribunale ha ritenuto concreto il pericolodi condizionamento delle fonti dichiarative e di compromissione degliaccertamenti ancora in corso.Neppure rileva, in senso decisivo, la dedotta condizione detentiva dellamaggior parte dei coindagati. Il pericolo di interferenza probatoria non è statoinfatti ancorato esclusivamente al contatto con i correi, ma anche alla possibilitàdi avvicinare la persona offesa, la compagna della stessa o altri soggettiinformati sui fatti, nonché alla necessità di preservare il corretto sviluppo delleindagini in un contesto reputato omertoso e già segnato da condotteintimidatorie.Anche sotto tale profilo, il ricorso mira a sostituire alla valutazione delgiudice della cautela una diversa prognosi di adeguatezza, non consentita in sededi legittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia propostol’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al versamento della somma, equitativamente determinata, di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà inoltre l’adempimento dicui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Va, infine, disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196del 2003, in considerazione dell’oggetto dell’imputazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31259/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris