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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 aprile 2024

Cassazione n. 26454/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNA - [OSCURATO:PERSONA] N. 4 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Udito in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata il 18/01/2024, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 12/12/2023 con il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi, HVFC) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rigettando le richieste di riesame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarando inammissibili quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia inosservanza degli artt. 216, 223 e 219

I. fall., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia: violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte della motivazione in cui si assume il pericolo di aggravamento; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata accede a una nozione di pericolo "astratta" e non ancorata a elementi concreti e attuali ricavabili da atti processuali; violazione degli art.125, 324 e 309 cod. proc. pen. per omessa considerazione delle deduzioni difensive; violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 17 e 52 CDFUE, 1 CEDU, per avere l'ordinanza impugnata giustificato un sequestro sproporzionato per eccesso rispetto alle esigenze dichiarate; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 125, 324 e 309 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza ha erroneamente giustificato il sequestro con il fine di tutelare le ragioni di credito, finalità propria del sequestro conservativo. [OSCURATO:SOCIETA] la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 322, 568, 591, 324 cod. proc. pen.

In prossimità dell'udienza camerale, i difensori dei ricorrenti hanno depositato il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha revocato il sequestro preventivo sopra indicato, rinunciando pertanto ai ricorsi.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNA - [OSCURATO:PERSONA] N. 4 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Udito in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata il 18/01/2024, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 12/12/2023 con il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi, HVFC) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rigettando le richieste di riesame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarando inammissibili quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia inosservanza degli artt. 216, 223 e 219 I. fall., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia: violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte della motivazione in cui si assume il pericolo di aggravamento; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata accede a una nozione di pericolo "astratta" e non ancorata a elementi concreti e attuali ricavabili da atti processuali; violazione degli art.125, 324 e 309 cod. proc. pen. per omessa considerazione delle deduzioni difensive; violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 17 e 52 CDFUE, 1 CEDU, per avere l'ordinanza impugnata giustificato un sequestro sproporzionato per eccesso rispetto alle esigenze dichiarate; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 125, 324 e 309 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza ha erroneamente giustificato il sequestro con il fine di tutelare le ragioni di credito, finalità propria del sequestro conservativo. [OSCURATO:SOCIETA] la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 322, 568, 591, 324 cod. proc. pen. In prossimità dell'udienza camerale, i difensori dei ricorrenti hanno depositato il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha revocato il sequestro preventivo sopra indicato, rinunciando pertanto ai ricorsi. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta car
Decreto Cassazione n. 26454/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris