CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19039/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che quanto al primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento, è inammissibile per insuperabile genericità il ricorso per cassazione con il quale - come nel caso di specie - si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare minimamente i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); considerato che il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3, in merito a un importo di euro 450,00); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]