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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 26889/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.M. avverso il decreto del 03/07/2025 della Corte di appello di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio e ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che A.M. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 6, comma 5 -bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, avverso il decreto in epigrafe, con cui la Corte di appello di om issis ha convalidato il provvedimento, emesso il 10 luglio 2025 dal Questore di om issis di trattenimento presso il locale C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), già disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015; che il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005; [OSCURATO:PERSONA] che, a ragione dell'impugnazione, il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto di espulsione, quale atto presupposto del trattenimento odierno, che, pur avendo natura di trattenimento "secondario", ossia adottato nei confronti di straniero già trattenuto in C.P.R. e resosi istante per la protezione internazionale, si configura pur sempre come misura strumentale all'espulsione, assumendone per derivazione gli eventuali vizi; che l'illegittimità del decreto di espulsione risiederebbe nella travisata ricognizione delle sue premesse giustificative, basandosi esso su circostanza (l'essere il ricorrente entrato nel territorio dello Stato, tramite sottrazione ai controlli di frontiera) in tesi non veritiera; che il ricorrente sarebbe stato, infatti, soccorso in mare, fatto sbarcare in Italia il 16 ottobre 2020, fotosegnalato e identificato, e quindi il suo ingresso sul territorio nazionale non sarebbe affatto avvenuto in modo clandestino; che la contraria opinione della Corte di appello sarebbe totalmente assertiva; che la doglianza, così come formulata, appare fondata; che l'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, che rappresenta la cornice giuridica nella quale si iscrive il decreto di espulsione, stabilisce infatti che la misura di rigore possa essere disposta nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sfuggendo ai controlli di frontiera, e non sia stato respinto in limine; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 civ., n. 5124 del 16/02/2022; Sez. 1 civ., n. 19868 del 28/06/2018), non integra tuttavia tale fattispecie la condotta dello straniero che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, sia stato sottoposto ad identificazione e fotosegnalamento al momento dello sbarco successivo ad un'operazione di soccorso marittimo, in quanto tali attività sono esattamente riconducibili alla nozione dei «controlli di frontiera» da parte delle Autorità preposte, che in casi del genere non possono dirsi elusi; che, infatti, in tanto può parlarsi di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle Autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero (Sez. 1 civ., n. 20668 del 25/10/2005, Rv. 583520), potendo diversamente porsi, al più, il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 13, comma 2, d.lgs. n. 268 del 1998 (Sez. 1 civ., n. 19868 del 2018, cit.); che oggetto dell'indagine giudiziale deve essere, comunque, il solo rilievo della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Sez. 1 civ., n. 9499 del 28/06/2002, Rv. 555462- 01), giacché, disposta la misura di rigore per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere considerata legittima dal giudice (Sez. 1 civ., n. 3694 del 14/02/2013), neppure in via di cognizione meramente incidentale; che, ciò posto, occorre rilevare che, pur avendo l'interessato specificamente rappresentato alla Corte di appello tali considerazioni - implicanti, ove la premessa in fatto costituita dall'avvenuta identificazione e dall'eseguito fotosegnalamento al momento del primo ingresso nel territorio dell'Unione europea fosse stata riscontrata, l'illegittimità del decreto di espulsione e l'illegittimità derivata del trattenimento - la Corte stessa non ha proceduto ad alcun approfondimento sul tema, trincerandosi dietro la insufficiente constatazione che lo straniero fosse privo, all'atto del suo ingresso in Italia, dei requisiti per accedervi, e rendendo così una motivazione meramente apparente; che a tanto segue l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al giudice che l'ha adottato per rinnovata valutazione al riguardo; che è bene precisare che, nelle more, il trattenimento, fatto salvo il rispetto del termine legale di durata, mantiene efficacia, in quanto la limitazione della libertà personale, disposta con misura soggetta a convalida giurisdizionale, trae permanente legittimazione, in caso di impugnazione della convalida, dalla tempestiva emissione della relativa decisione ed opera fino alla sua eventuale definitiva rimozione, al pari di quanto accade con riguardo ai provvedimenti applicativi della misura cautelare personale disciplinata dalle norme processuali penali, che rimane efficace anche quando l'annullamento colpisca l'originario provvedimento applicativo e la Corte di cassazione abbia disposto nuovo giudizio per valutare l'emendabilità della decisione (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568-03); P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di omissis In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.M. avverso il decreto del 03/07/2025 della Corte di appello di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio e ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che A.M. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 6, comma 5 -bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, avverso il decreto in epigrafe, con cui la Corte di appello di om issis ha convalidato il provvedimento, emesso il 10 luglio 2025 dal Questore di om issis di trattenimento presso il locale C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), già disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015; che il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005; [OSCURATO:PERSONA] che, a ragione dell'impugnazione, il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto di espulsione, quale atto presupposto del trattenimento odierno, che, pur avendo natura di trattenimento "secondario", ossia adottato nei confronti di straniero già trattenuto in C.P.R. e resosi istante per la protezione internazionale, si configura pur sempre come misura strumentale all'espulsione, assumendone per derivazione gli eventuali vizi; che l'illegittimità del decreto di espulsione risiederebbe nella travisata ricognizione delle sue premesse giustificative, basandosi esso su circostanza (l'essere il ricorrente entrato nel territorio dello Stato, tramite sottrazione ai controlli di frontiera) in tesi non veritiera; che il ricorrente sarebbe stato, infatti, soccorso in mare, fatto sbarcare in Italia il 16 ottobre 2020, fotosegnalato e identificato, e quindi il suo ingresso sul territorio nazionale non sarebbe affatto avvenuto in modo clandestino; che la contraria opinione della Corte di appello sarebbe totalmente assertiva; che la doglianza, così come formulata, appare fondata; che l'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, che rappresenta la cornice giuridica nella quale si iscrive il decreto di espulsione, stabilisce infatti che la misura di rigore possa essere disposta nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sfuggendo ai controlli di frontiera, e non sia stato respinto in limine; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 civ., n. 5124 del 16/02/2022; Sez. 1 civ., n. 19868 del 28/06/2018), non integra tuttavia tale fattispecie la condotta dello straniero che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, sia stato sottoposto ad identificazione e fotosegnalamento al momento dello sbarco successivo ad un'operazione di soccorso marittimo, in quanto tali attività sono esattamente riconducibili alla nozione dei «controlli di frontiera» da parte delle Autorità preposte, che in casi del genere non possono dirsi elusi; che, infatti, in tanto può parlarsi di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle Autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero (Sez. 1 civ., n. 20668 del 25/10/2005, Rv. 583520), potendo diversamente porsi, al più, il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 13, comma 2, d.lgs. n. 268 del 1998 (Sez. 1 civ., n. 19868 del 2018, cit.); che oggetto dell'indagine giudiziale deve essere, comunque, il solo rilievo della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Sez. 1 civ., n. 9499 del 28/06/2002, Rv. 555462- 01), giacché, disposta la misura di rigore per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere considerata legittima dal giudice (Sez. 1 civ., n. 3694 del 14/02/2013), neppure in via di cognizione meramente incidentale; che, ciò posto, occorre rilevare che, pur avendo l'interessato specificamente rappresentato alla Corte di appello tali considerazioni - implicanti, ove la premessa in fatto costituita dall'avvenuta identificazione e dall'eseguito fotosegnalamento al momento del primo ingresso nel territorio dell'Unione europea fosse stata riscontrata, l'illegittimità del decreto di espulsione e l'illegittimità derivata del trattenimento - la Corte stessa non ha proceduto ad alcun approfondimento sul tema, trincerandosi dietro la insufficiente constatazione che lo straniero fosse privo, all'atto del suo ingresso in Italia, dei requisiti per accedervi, e rendendo così una motivazione meramente apparente; che a tanto segue l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al giudice che l'ha adottato per rinnovata valutazione al riguardo; che è bene precisare che, nelle more, il trattenimento, fatto salvo il rispetto del termine legale di durata, mantiene efficacia, in quanto la limitazione della libertà personale, disposta con misura soggetta a convalida giurisdizionale, trae permanente legittimazione, in caso di impugnazione della convalida, dalla tempestiva emissione della relativa decisione ed opera fino alla sua eventuale definitiva rimozione, al pari di quanto accade con riguardo ai provvedimenti applicativi della misura cautelare personale disciplinata dalle norme processuali penali, che rimane efficace anche quando l'annullamento colpisca l'originario provvedimento applicativo e la Corte di cassazione abbia disposto nuovo giudizio per valutare l'emendabilità della decisione (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568-03); P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di omissis In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in qu
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