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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 23313/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEtdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze, al trattamento sanzionatorio ed alla durata della pena accessoria inflitta.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi: in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono infatti proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Quanto al motivo inerente la durata della pena accessoria, è appena il caso di osservare come la durata di anni cinque della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 29 cod. pen., sia predeterminata ex lege, e consegua di diritto alla pronuncia di condanna a pena superiore ad anni 3 di reclusione, come avvenuto nel caso di specie.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/05/2024 P- [OSCURATO:PERSONA]:tf\ II Consi. -re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEtdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze, al trattamento sanzionatorio ed alla durata della pena accessoria inflitta. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi: in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono infatti proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto al motivo inerente la durata della pena accessoria, è appena il caso di osservare come la durata di anni cinque della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 29 cod. pen., sia predeterminata ex lege, e consegua di diritto alla pronuncia di condanna a pena superiore ad anni 3 di reclusione, come avvenuto nel caso di specie. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024 P- [OSCURATO:PERSONA]:tf\ II Consi. -re estensor
Sentenza Cassazione n. 23313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris