CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 20492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 27 novembre 2024 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento n. 12629/2023 RGNR iscritto in relazione al delitto previsto dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denuncia l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento di archiviazione e degli altri atti di indagine; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto inerente ad una pretesa abnormità del provvedimento, il quale è stato, invece, adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale e non ha determinato un'irragionevole regressione o stasi del procedimento, sicché, in definitiva, il ricorso è volto ad ottenere un'inammissibile rivalutazione di merito della decisione assunta dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2