CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 07955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 16389/2022 sollevato dal GIUDICE P,G. [OSCURATO:PERSONA] con ordinanzaln. 15620/2021 depositata il 13/06/2022, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima domiciliata, per il presente procedimento, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 44, 45 e 47 cod. proc. civ. di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Palermo alla trattazione del procedimento più compiutamente indicato in oggetto, con conseguente fissazione del termine di riassunzione del giudizio davanti a tale indicato ufficio giudiziario. Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] spa ha ottenuto dal Giudice di Pace di Grosseto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]: quest'ultima, a sua volta, ha proposto, sempre innanzi al Giudice di pace di Grosseto, opposizione a quel decreto, chiedendo in via preliminare che si dichiarasse l'incompetenza per territorio del giudice adito. 2.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Grosseto ha accolto tale eccezione, ed ha indicato come competente il Giudice di Pace di Palermo. 3.-Riassunta la causa a Palermo, il Giudice di pace di quel luogo ha invece contestato, d'ufficio, l'indicazione di essere lui competente, ed ha dichiarato a sua volta l'incompetenza a decidere della opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando la regola per la quale la competenza a conoscere della opposizione spetta funzionalmente al giudice che ha emesso l'ingiunzione, e dunque al Giudice di Grosseto. 4.- Subentrata alla creditrici, nel corso del giudizio, per cessione del credito, la società Giove SPV, che ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA], Il PM ha chiesto l'accoglimento e dunque l'affermazione della competenza del Giudice di pace di Palermo. Considerato che 5.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Palermo sostiene che il Giudice di Pace di Grosseto, nel rilevare la propria incompetenza avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e cancellare la causa dal ruolo, ed assume di essere incompetente a decidere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivon virtù del carattere funzionale e inderogabile della competenza attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo". 6.- La società ricorrente assume, nella memoria, come erronea la decisione del Giudice di pace di Palermo, sulla base del rilievo che, nel momento in cui il Giudice di Pace, investito della cognizione della opposizione a decreto ingiuntivo, ha declinato la propria incompetenza, in quello stesso momento ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il giudizio di opposizione diventa un normale giudizio di cognizione del diritto fatto valere, il quale è soggetto alle regole di competenza proprie di un autonomo giudizio. Questa opinione è condivisa dal PM. 7.- La questione di competenza posta dal Giudice di Palermo è infondata. Rileva, infatti, il Collegio che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che " la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio". (Cass. 1121/ 2022; Cass. 1372/ 2016). Ne deriva che quello riassunto davanti al Giudice di pace di Palermo è un ordinario giudizio di cognizione soggetto alle regole, anche quanto alla competenza, proprie di quest'ultimo. Va dunque affermata la competenza del giudice del Giudice di pace di Palermo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara come competente il Giudice di Pace di Palermo, davanti al quale va proseguito il giudizio, così come specificato in motivazione. Roma 6.1