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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:881
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0803_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑803/23 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Zona franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 24‑27, 31, 32, 59, 60)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Assenza – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 33‑35) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0803_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑803/23 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Zona franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 24‑27, 31, 32, 59, 60) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Assenza – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 33‑35) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.