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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04085/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29620/22 Orrù OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla violazione di legge quanto alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato dal momento che il Giudice per le indagini preliminari, nella sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. ha rappresentato la sproporzione della somma sequestrata con le condizioni economiche dell'imputato, privo di lecita attività lavorativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29620/22 Orrù OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla violazione di legge quanto alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato dal momento che il Giudice per le indagini preliminari, nella sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. ha rappresentato la sproporzione della somma sequestrata con le condizioni economiche dell'imputato, privo di lecita attività lavorativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 04085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris