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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 399/1988

ECLI:IT:COST:1988:399
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), per la parte in cui esclude dal beneficio della riserva di posto in sede di concorso magistrale categorie di "precari" - in particolare i supplenti nella scuola popolare - in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a quelli previsti per i destinatari della norma impugnata.

La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario (da bandire, ai sensi del precedente art. 20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa).

Il giudice a quo ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione statale (equivalenza confermata indirettamente anche nell'art. 46 della stessa legge n. 270 del 1982 che prevede, ai fini dell'immissione in ruolo, la riconoscibilità del servizio prestato nelle scuole popolari), sì che non parrebbe giustificabile la diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla impugnata disposizione.

Né, ad avviso del giudice rimettente, la riconoscibilità del servizio prestato in scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 può essere esclusa dall'art. 46 della legge medesima, la cui formulazione, se comporta l'inapplicabilità del beneficio a chi non sia in possesso, ai fini dell'immissione in ruolo, dei requisiti tassativamente indicati (servizio di un anno nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o supplenti, nelle scuole elementari statali) non è rilevante ai fini dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse.

Una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due diversi tipi di insegnamento è implicita d'altra parte, secondo il giudice a quo, nella stessa norma, allorché questa considera il servizio prestato, sia pure in determinati periodi, nei corsi di scuola popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in ruolo nella scuola elementare (e media) statale.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituite alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale. :

1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O. n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.

2. - La questione è fondata.

La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata, tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi di scuola popolare, è priva di giustificazione, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare "è scuola esclusivamente statale".

La ratio decidendi è la medesima della sentenza di questa Corte n. 249 del 1986, che rilevava identità di struttura didattica dei corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e negli altri.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), per la parte in cui esclude dal beneficio della riserva di posto in sede di concorso magistrale categorie di "precari" - in particolare i supplenti nella scuola popolare - in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a quelli previsti per i destinatari della norma impugnata. La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario (da bandire, ai sensi del precedente art. 20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa). Il giudice a quo ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione statale (equivalenza confermata indirettamente anche nell'art. 46 della stessa legge n. 270 del 1982 che prevede, ai fini dell'immissione in ruolo, la riconoscibilità del servizio prestato nelle scuole popolari), sì che non parrebbe giustificabile la diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla impugnata disposizione. Né, ad avviso del giudice rimettente, la riconoscibilità del servizio prestato in scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 può essere esclusa dall'art. 46 della legge medesima, la cui formulazione, se comporta l'inapplicabilità del beneficio a chi non sia in possesso, ai fini dell'immissione in ruolo, dei requisiti tassativamente indicati (servizio di un anno nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o supplenti, nelle scuole elementari statali) non è rilevante ai fini dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse. Una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due diversi tipi di insegnamento è implicita d'altra parte, secondo il giudice a quo, nella stessa norma, allorché questa considera il servizio prestato, sia pure in determinati periodi, nei corsi di scuola popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in ruolo nella scuola elementare (e media) statale. 2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituite alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale. : 1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O. n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio. 2. - La questione è fondata. La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata, tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi di scuola popolare, è priva di giustificazione, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare "è scuola esclusivamente statale". La ratio decidendi è la medesima della sentenza di questa Corte n. 249 del 1986, che rilevava identità di struttura didattica dei corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e negli altri. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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