CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 11675/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le” (così al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), poi consegnato “alla mogliedel sig. [OSCURATO:PERSONA] quale effettivo titolare del rapporto” (così alpenultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) – con la totale mancanza di un positivo riscontro dell’assunto nella dichiarazione della destinataria della restituzione, in quanto “sentita nel dibattimentopenale, confermava di aver incassato il denaro dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma,in quanto smentita da risultanze documentali in atti, veniva valutata teste non attendibile dal Tribunale di Milano, che riconosceva infinel’imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita”(così all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza).11. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine violazione e falsaapplicazione degli artt. 31 del C.D.F., 40 R.D.L. 1578/1933 e 65 L.247/2012, per l’applicazione della pena edittale massima alcomportamento del professionista di mancata messa a disposizioneimmediata della parte assistita delle somme riscosse per suo conto.Egli si duole, da una parte, che il [OSCURATO:PERSONA] non abbiaattenuato l’entità della pena per effetto della loro restituzione, comportante le avvenute remissione della querela e rinuncia allacostituzione di parte civile nei suoi confronti; dall’altro, che esso nonabbia applicato la disciplina all’epoca (essendo avvenuti i fatti il 3ottobre 2012) vigente, che prevedeva la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a un anno art. 40 R.D.L. 1578/1933),con violazione del principio del favor rei.12. Esso è assorbito.13. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’accoglimentodel terzo motivo, rigettati i primi due e il quarto, assorbito il quinto:con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivoRic. 2021 n. 25189 sez. SU - ud. 22-02-2022 -12-