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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 10640/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettc/sentitc Ic conclusioni dcl [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 30 maggio 2022, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, porto di oggetti atti ad offendere.

Rilevato che l'unico motivo dedotto denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen Considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Ne consegue che il ricorso non è sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ritenuto che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dopo il 02/08/2017.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettc/sentitc Ic conclusioni dcl [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 30 maggio 2022, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, porto di oggetti atti ad offendere. Rilevato che l'unico motivo dedotto denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen Considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Ne consegue che il ricorso non è sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ritenuto che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dopo il 02/08/2017. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 10640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris