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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 04012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - ottA_ e....c.4-e c.GUD-0 ecy( -e ( 42_c CG OttA c-0)-(4-0c-0)-(4-0 o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza emessa in data 24 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa al riconoscimento della cd. collaborazione impossibile.

In motivazione si precisa che la inammissibilità è ricollegata a due aspetti, entrambi in rito.

Il primo è rappresentato dall'assenza di una domanda -correlata- di ottenimento di un beneficio penitenziario, sicchè la pronunzia sarebbe di mero accertamento di una condizione, non consentita dal sistema normativo.

Il secondo è rappresentato dal fatto che in rapporto a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n.253 del 2019, la verifica delle condizioni di possibile superamento della presunzione - relativa - di pericolosità, pure in assenza di collaborazione con la giustizia, spetta al Magistrato di Sorveglianza chiamato ad esprimersi sulla domanda di permesso premio, c::on eventuale reclamo al Tribunale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici. 2.1 II ricorrente osserva, in sintesi, che la mutata fisionomia del quadro normativo, in forza di quanto deciso dal giudice delle leggi (sent. n.253 del 2019) in tema di 'degradazione' (da assoluta a relativa) della presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante, non ha comportato alcuna abrogazione implicita dell'istituto della cd. collaborazione impossibile, con permanenza dell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla decisione da parte del Tribunale.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 L'affermazione di principio contenuta nell'atto di ricorso è esatta, nel senso che - come è stato precisato più volte in arresti di questa Corte di legittimità - la modifica delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari (in rapporto al generale regime ostativo di cui all'art.4 bis ord.pen.) derivante dai contenuti di Corte cost. n.253 del 2019 non ha comportato alcuna abrogazione dell'istituto della collaborazione impossibile o inesigibile, posto che permangono rilevanti differenze, quanto alle regole probatorie utili a determinare l'accoglimento di una domanda, tra la condizione del soggetto non collaborante 'per scelta' e soggetto non collaborante per impossibilità.

Sul tema, di recente, si è ribadito che a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di c.d. prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, non è divenuto inammissibile il ricorso pendente davanti al tribunale di sorveglianza teso a far accertare l"impossibilità' della collaborazione, dovendosi escludere che tale decisione abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile (così Sez.

I n. 29151 del 2020, rv 279900). 3.2 Tuttavia, resta ferma - quale condizione preliminare al radicamento dell'interesse ad ottenere simile accertamento - la necessaria 'pendenza' della correlata domanda di permesso premio, rivolta al Magistrato di Sorveglianza, come da pacifico orientamento ermeneutico, da ultimo ribadito da Sez.

I n. 12555 del 2020, rv 278904.

Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza ha, correttamente, osservato che non era stata introdotta alcuna domanda correlata di fruizione del beneficio, il che - in ogni caso - è circostanza idonea a determinare la inammissibilità della richiesta di accertamento della impossibilità della collaborazione.

Si tratta di un punto della decisione non contrastato dal ricorrente con idonee allegazioni contrarie e da ciò deriva il rigetto del ricorso.

Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28 maggio 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - ottA_ e....c.4-e c.GUD-0 ecy( -e ( 42_c CG OttA c-0)-(4-0c-0)-(4-0 o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza emessa in data 24 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa al riconoscimento della cd. collaborazione impossibile. In motivazione si precisa che la inammissibilità è ricollegata a due aspetti, entrambi in rito. Il primo è rappresentato dall'assenza di una domanda -correlata- di ottenimento di un beneficio penitenziario, sicchè la pronunzia sarebbe di mero accertamento di una condizione, non consentita dal sistema normativo. Il secondo è rappresentato dal fatto che in rapporto a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n.253 del 2019, la verifica delle condizioni di possibile superamento della presunzione - relativa - di pericolosità, pure in assenza di collaborazione con la giustizia, spetta al Magistrato di Sorveglianza chiamato ad esprimersi sulla domanda di permesso premio, c::on eventuale reclamo al Tribunale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione delle disposizioni regolatrici. 2.1 II ricorrente osserva, in sintesi, che la mutata fisionomia del quadro normativo, in forza di quanto deciso dal giudice delle leggi (sent. n.253 del 2019) in tema di 'degradazione' (da assoluta a relativa) della presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante, non ha comportato alcuna abrogazione implicita dell'istituto della cd. collaborazione impossibile, con permanenza dell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla decisione da parte del Tribunale. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 L'affermazione di principio contenuta nell'atto di ricorso è esatta, nel senso che - come è stato precisato più volte in arresti di questa Corte di legittimità - la modifica delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari (in rapporto al generale regime ostativo di cui all'art.4 bis ord.pen.) derivante dai contenuti di Corte cost. n.253 del 2019 non ha comportato alcuna abrogazione dell'istituto della collaborazione impossibile o inesigibile, posto che permangono rilevanti differenze, quanto alle regole probatorie utili a determinare l'accoglimento di una domanda, tra la condizione del soggetto non collaborante 'per scelta' e soggetto non collaborante per impossibilità. Sul tema, di recente, si è ribadito che a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di c.d. prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, non è divenuto inammissibile il ricorso pendente davanti al tribunale di sorveglianza teso a far accertare l"impossibilità' della collaborazione, dovendosi escludere che tale decisione abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile (così Sez. I n. 29151 del 2020, rv 279900). 3.2 Tuttavia, resta ferma - quale condizione preliminare al radicamento dell'interesse ad ottenere simile accertamento - la necessaria 'pendenza' della correlata domanda di permesso premio, rivolta al Magistrato di Sorveglianza, come da pacifico orientamento ermeneutico, da ultimo ribadito da Sez. I n. 12555 del 2020, rv 278904. Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza ha, correttamente, osservato che non era stata introdotta alcuna domanda correlata di fruizione del beneficio, il che - in ogni caso - è circostanza idonea a determinare la inammissibilità della richiesta di accertamento della impossibilità della collaborazione. Si tratta di un punto della decisione non contrastato dal ricorrente con idonee allegazioni contrarie e da ciò deriva il rigetto del ricorso. Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28 maggio 2021 Il Consigliere estensore