CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CarloNumero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/2026D’Amico, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore:[OSCURATO:EMAIL];- controricorrente –per la cassazione della sentenza n.5629/22/24, della Corte di Giustizia di IIgrado della Campania, depositata in data depositata in data 3.10.2024, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confrontidell’Ufficio e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la sentenza n.3408/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta che avevarigettato il ricorso proposto dalla società avverso cartella di pagamento con laquale, a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis del DPR n.600/73 e54-bis del DPR n.633/72, afferente il MU 2018, per l’anno 2019,l’Amministrazione aveva iscritto a ruolo straordinario, ai sensi dell’art. 15-bis delDPR n. 602/73, l’intero importo delle imposte dichiarate dalla contribuente e nonversate, in considerazione, ad avviso dell’Amministrazione della procedura diconcordato preventivo alla quale risultava sottoposta la società medesima.3. Ha resistito, con controricorso, la società contribuente.4. In considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata formulata proposta di definizioneanticipata del ricorso comunicata alle parti, via pec, in data 10 luglio 2025.Numero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/20265. Con decreto n. 28427/2025 depositato e comunicato alle parti il 27 ottobre2025, il Consigliere delegato - non avendo parte ricorrente chiesto la decisionedel ricorso nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidettaproposta - ha dichiarato estinto il giudizio, con condanna di quest’ultima alpagamento delle spese.6. Con istanza notificata via pec il 4.11.2025 e depositata in data 5.11.2025l’Agenzia delle entrate ha chiesto la fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391,comma 3, c.p.c., ai fini della revoca del provvedimento di estinzione del giudizioe della trattazione della causa.7. E’ rimasta intimata la parte contribuente.8. L’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La ricorrente ha depositato in data 5.11.2025 “istanza di fissazione di udienzaex art. 391, comma 3 c.p.c.” affinchè venga disposta la revoca del decreto n.28427 del 2025, depositato e comunicato alle parti in data 27 ottobre 2025, efissata l’udienza per la trattazione del ricorso.2.Osserva l’Agenzia che: 1) il ricorso RG 1030/2025 risultava strettamenteconnesso ad altri due ricorsi tra le medesime parti aventi ad oggetto la medesimaquestione giuridica relativa a diversi anni di imposta (2017 e 2020); 2) inrelazione a tali ricorsi (RG 1037/2025 e RG 1032/2025) relativi alle annualità2017 e 2020 era pervenuta, in data 4 luglio 2025, la proposta ex art.380bis cpce l’Ufficio aveva provveduto a chiedere la trattazione, depositando la relativamotivata istanza in data 14.7.2025; in data 27.10.2025 era stata comunicata lafissazione dell’udienza per il 27 gennaio 2026; 3) anche con riferimento allapresente causa era pervenuta, in data 10.7.2025, la proposta dello stessoGiudice delegato, ex art.380bis cpc alla quale aveva fatto seguito il decreto diestinzione n. 28427/25 depositato e comunicato in data 27 ottobre 2025 nelpresupposto dell’esistenza di una implicita volontà dell’Agenzia ricorrente di nonaver interesse a coltivare il giudizio; 4) tale presupposto, tuttavia, non potevaNumero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/2026ragionevolmente configurarsi in una fattispecie come quella in esame, in cui difronte all’identica questione giuridica prospettata in analoghi ricorsi, risultavaevidente l’interesse ad ottenere una decisione collegiale anche per quella inesame, previa revoca del decreto di estinzione.3.La istanza di revoca del decreto di estinzione è inammissibile.4.Viene in esame la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, delineata dagli artt.380 bis e 391c.p.c.5.Il novellato art. 380-bis c.p.c. prevede che il presidente della sezione, o ilconsigliere da questo delegato, può formulare una sintetica proposta didefinizione del giudizio, recante la sintetica indicazione delle ragionidell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza delricorso ravvisata (secondo quanto precisato dalla legge di delega n. 206 del2021).6.Tale proposta va comunicata ai difensori delle parti.7.Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere ladecisione del ricorso con apposita istanza.8.Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite, con la sentenza n.9611/2024, questa istanza non apre una nuova “fase” del giudizio di cassazionependente e non provoca, perciò, una frammentazione del procedimento.9.Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma alsopravvenire della proposta che ravvisi l'inammissibilità, improcedibilità omanifesta infondatezza del ricorso, ha infatti ritenuto, con scelta che non puòdirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore, rationetemporis, l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere ladecisione (all’attualità al comma 2 dell’art.380 bis c.p.c., le parole "munito diuna nuova procura speciale" sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, letteran) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in maniera che la parte manifesti in modoNumero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/2026univoco la sua volontà concreta e attuale di dare luogo alla pronuncia delcollegio.10.L'istanza sottoscritta dal difensore del ricorrente ex art. 380 - bis, comma 2,c.p.c. ha, dunque, l’effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisionedel ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione dellasentenza impugnata, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. LaRelazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 definisce l'istanza di decisione comenecessario “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la partericorrente”.11.Sulla scorta di tale considerazione le Sezioni Unite hanno chiarito che laproposta di definizione accelerata del giudizio «12.3. … è rivolta alle parti, evitaloro "sorprese" nell'ottica della collaborazione, assicura la dialetticità dellaprocedura e provoca l'eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincoloné alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non"decide" anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in unafase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere aisensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c.» e che «12.4. La vera novità del novellato art.380 - bis c.p.c. sta nell'aver previsto che la mancata dichiarazione delpermanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l'istanza dicui al secondo comma, lascia “intendere rinunciato” il ricorso, sicché la Corteprovvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (ovvero con decreto del presidente, anzichésecondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall'art. 67 ord.giud. e garantita ove sia chiesta la decisione)…Nella disciplina del procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale adun determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale lamancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione dellaproposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontàabdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell'impugnazione.».Numero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/202612.In ragione di ciò, una volta che alla proposta di cui all’art.380 bis c.p.c. nonsegua l’istanza di decisione di cui al secondo comma, il giudizio viene definitodal decreto che dichiara l'estinzione del giudizio emesso a norma dell'art. 391c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizioneconfermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.13.Proprio in riferimento al decreto di estinzione è rilevante rimarcare che laprevisione secondo cui «la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391» comportal'operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale «(i)ldecreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazionedell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione». Tale richiesta, dasvolgersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decretodi estinzione, si spiega come sollecitazione alla fissazione dell'udienza per ladecisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento,quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l'estinzione sia statacorrettamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore deldecreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione (Cass.Sez. Unite n. 19980/2014, conf. Cass. n. 16625/2015;Sez. 1, Ordinanza n. 3358 del 2025).14.Pertanto, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi percassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), lamancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio,dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiaratacon decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensidell'art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, neltermine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione(Cass. n. 10131/2024).15.Nel caso in esame, dovendo inevitabilmente riqualificarsi (in conformità alprincipio di conservazione degli atti processuali) la domanda di revocazione delprovvedimento di estinzione notificata dall’Agenzia via pec alla parteNumero registro generale 1030/2025Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 11887/2026Data pubblicazione 30/04/2026contribuente il 4.11.2025 e depositata in data 5.11.2025 alla stregua diun’opposizione al provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., neconsegue che la stessa deve ritenersi inammissibile, essendo stato il decreto diestinzione depositato (in data 27 ottobre 2025) una volta decorsi quarantagiorni dalla comunicazione alle parti in data 10.7.2025 della proposta didefinizione, senza che parte ricorrente avesse, entro detto termine, chiesto ladecisione, con la conseguente definitività dell’intervenuta estinzione delgiudizio.16.In particolare, il provvedimento di estinzione del giudizio pubblicato il 27ottobre 2025 risulta legittimo, avendo la ricorrente omesso di depositare per ilricorso in esame – come risulta incontestato dalla stessa istanza ex art. 391,comma 3, c.p.c. - l’istanza di decisione, successiva all’emissione della propostadi definizione anticipata del ricorso.17.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.18. Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la parte contribuente e nonavendo spiegato attività difensiva.19. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.Il Presidente