CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35925/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1421/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 10/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 255 d. lgs. 152/2006 alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2.1. Con il primo motivo di ricorso chiede, con un primo motivo, assolversi l’imputata ai sensi dell’articolo 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, l’imputata non lo ha commesso ovvero non costituisce reato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev'essere qui ribadito, il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117. Né, rileva la sentenza [OSCURATO:PERSONA], dianzi citata, la soluzione adottata si pone in contraddizione con la previsione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'applicazione della disposizione sopra riportata presuppone che, ad onta della denominazione ad essa attribuita dalla parte, la impugnazione abbia le caratteristiche proprio del mezzo di gravame proponibile di fronte ad un giudice di verso da quello, invece, prescelto dal ricorrente e che, pertanto, in sede di interpretazione dell'atto sia possibile attribuire all'atto stesso una qualificazione diversa da quella apparente. Valutazione che, quanto al caso di specie, deve essere espressa nei termini della inammissibilità del primo motivo di ricorso, avendo la ricorrente voluto esperire uno strumento di impugnazione non consentito, sviluppando censure strutturate nelle forme tipiche dello strumento impugnatorio prescelto (valga per tutte la richiesta di assoluzione). Correttamente il Procuratore generale rammenta che il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all' art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto (Sez. 3 n. 39430 del 12/06/2018, Rv. 273841 – 01) e che il ricorrente non ha documentato quanto dedotto in relazione all’avvenuta ottemperanza dell’ordine sindacale, per cui il motivo è inammissibile in relazione alla violazione del principio della c.d. “autosufficienza” del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc