CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 11 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, all'esito di rito abbreviato, in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. e art. 385, comma 1 e 2, 61 n. 2, cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., censurando il diniego che non terrebbe conto della personalità dell'imputato, dedito a cronica dipendenza da stupefacenti, del percorso di recupero avviato presso una comunità terapeutica, della non eccessiva gravità del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censura non consentita, posto che afferisce al trattamento sanzionatorio debitamente giustificato nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale, invero, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego (cfr. ultima pagina) in ragione dell'allarmante spregiudicatezza della condotta, delle modalità dell'azione, della negativa personalità dell'imputato gravato da numerosissimi precedenti penali, oltre alla contemporanea vigenza della misura degli arresti domiciliari a suo carico (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]