Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 39761/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 6/6/2023 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, confermando la condanna per l'analoga contestazione di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, in primo luogo, il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla ricostruzione dell'imponibile (che sarebbe stata compiuta utilizzando soltanto le comunicazioni annuali del Marcosano ai sensi dell'abrogato art. 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1988) e dei costi sostenuti, con evidente ricaduta sulla individuazione della soglia di punibilità.

Ancora, è contestato il vizio di motivazione quanto al profilo psicologico del reato, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; quanto a quest'ultima, peraltro, la sentenza di primo grado conterrebbe un evidente contrasto (non risolto in appello) tra dispositivo e motivazione, dato che mentre quest'ultima riconoscerebbe i presupposti dell'art. 163 cod. pen., il primo nulla direbbe sul punto.

2.1. Letta la memoria depositata dal difensore.

3. Considerato che le censure in punto di responsabilità sono inammissibili, perché - riproponendo le medesime questioni avanzate alla Corte di appello - tendono ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sui profili qui riprodotti - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha sottolineato che la consumazione del delitto di cui all'art. 5, d. 1gs. n. 74 del 2000 - annualità 2012 - risultava pacifica; che l'ammontare dell'IVA non dichiarata era stato determinato in modo adeguato, peraltro in assenza di contestazioni quanto alle fatture emesse ed alle operazioni passive; che il riferimento ai costi - ribadito nel ricorso - non appariva pertinente, in quanto l'omessa dichiarazione contestata aveva ad oggetto VIVA, ossia un "incasso da girare allo Stato".

Quanto al profilo psicologico, poi, la sentenza ha evidenziato la doppia annualità oggetto di condotta illecita (2011 e 2012), insieme all'assenza di condotte successive tese al pagamento di quanto dovuto.

4.1. Analogamente, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha rilevato la mancanza di elementi positivamente valutabili, ad eccezione della misura dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità che, peraltro, riguarderebbe soltanto la fattispecie prescritta.

5. Quanto, infine, alla sospensione condizionale della pena, il ricorso è invece fondato.

5.1. La sentenza di primo grado contiene, sul punto, un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto mentre la prima racchiude un espresso riconoscimento del beneficio (poiché "l'incensuratezza del prevenuto fa ritenere che la commissione dei presenti illeciti sia stato un fatto eccezionale e che si asterrà dal delinquere ulteriormente"), il dispositivo nulla dice al riguardo.

La Corte di appello, interpellata sul tema con il gravame, ha "confermato" la mancata concessione del beneficio, "nonostante il riferimento positivo contenuto nella motivazione della sentenza impugnata"; in particolare, il Collegio ha sottolineato che "le considerazioni che precedono non consentono di ritenere i fatti in esame eccezionali e di formulare prognosi favorevoli in ordine all'astensione in futuro, da parte del Marcosano, della commissione di ulteriori reati."

5.2. Questa motivazione risulta carente.

Per costante e condiviso indirizzo, infatti, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel giudizio in esame, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (per tutte, Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874).

Ebbene, la Corte di appello ha ribadito il diniego del beneficio senza motivare quanto all'intervento interpretativo o integrativo compiuto, cosicché non ha spiegato per quali ragioni - in presenza di una motivazione di primo grado contestuale - dovesse esser data comunque prevalenza al dispositivo.

5.3. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio sul punto; tuttavia, l'intervenuta estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo 2), contestato al 30/9/2013, impone l'annullamento senza rinvio della pronuncia medesima, con revoca della confisca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reat&estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 6/6/2023 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, confermando la condanna per l'analoga contestazione di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, in primo luogo, il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla ricostruzione dell'imponibile (che sarebbe stata compiuta utilizzando soltanto le comunicazioni annuali del Marcosano ai sensi dell'abrogato art. 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1988) e dei costi sostenuti, con evidente ricaduta sulla individuazione della soglia di punibilità. Ancora, è contestato il vizio di motivazione quanto al profilo psicologico del reato, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; quanto a quest'ultima, peraltro, la sentenza di primo grado conterrebbe un evidente contrasto (non risolto in appello) tra dispositivo e motivazione, dato che mentre quest'ultima riconoscerebbe i presupposti dell'art. 163 cod. pen., il primo nulla direbbe sul punto. 2.1. Letta la memoria depositata dal difensore. 3. Considerato che le censure in punto di responsabilità sono inammissibili, perché - riproponendo le medesime questioni avanzate alla Corte di appello - tendono ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sui profili qui riprodotti - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che la consumazione del delitto di cui all'art. 5, d. 1gs. n. 74 del 2000 - annualità 2012 - risultava pacifica; che l'ammontare dell'IVA non dichiarata era stato determinato in modo adeguato, peraltro in assenza di contestazioni quanto alle fatture emesse ed alle operazioni passive; che il riferimento ai costi - ribadito nel ricorso - non appariva pertinente, in quanto l'omessa dichiarazione contestata aveva ad oggetto VIVA, ossia un "incasso da girare allo Stato". Quanto al profilo psicologico, poi, la sentenza ha evidenziato la doppia annualità oggetto di condotta illecita (2011 e 2012), insieme all'assenza di condotte successive tese al pagamento di quanto dovuto. 4.1. Analogamente, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha rilevato la mancanza di elementi positivamente valutabili, ad eccezione della misura dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità che, peraltro, riguarderebbe soltanto la fattispecie prescritta. 5. Quanto, infine, alla sospensione condizionale della pena, il ricorso è invece fondato. 5.1. La sentenza di primo grado contiene, sul punto, un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto mentre la prima racchiude un espresso riconoscimento del beneficio (poiché "l'incensuratezza del prevenuto fa ritenere che la commissione dei presenti illeciti sia stato un fatto eccezionale e che si asterrà dal delinquere ulteriormente"), il dispositivo nulla dice al riguardo. La Corte di appello, interpellata sul tema con il gravame, ha "confermato" la mancata concessione del beneficio, "nonostante il riferimento positivo contenuto nella motivazione della sentenza impugnata"; in particolare, il Collegio ha sottolineato che "le considerazioni che precedono non consentono di ritenere i fatti in esame eccezionali e di formulare prognosi favorevoli in ordine all'astensione in futuro, da parte del Marcosano, della commissione di ulteriori reati." 5.2. Questa motivazione risulta carente. Per costante e condiviso indirizzo, infatti, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel giudizio in esame, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (per tutte, Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). Ebbene, la Corte di appello ha ribadito il diniego del beneficio senza motivare quanto all'intervento interpretativo o integrativo compiuto, cosicché non ha spiegato per quali ragioni - in presenza di una motivazione di primo grado contestuale - dovesse esser data comunque prevalenza al dispositivo. 5.3. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio sul punto; tuttavia, l'intervenuta estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo 2), contestato al 30/9/2013, impone l'annullamento senza rinvio della pronuncia medesima, con revoca della confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reat&estinto per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 39761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris