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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10719/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore •FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il tribunale di Monza, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato oggetto di contestazione provvisoria.

2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 27, 291 e 391, c.p.p., e carenza di motivazione, nella parte in cui il tribunale del riesame di Milano ha confermato l'efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice monocratico di Monza.

Secondo il ricorrente, in particolare, la misura cautelare è divenuta inefficace per violazione del disposto dell'art. 27, c.p.p., non essendo intervenuta nel termine previsto da tale disposizione normativa la misura cautelare ad opera del giudice territorialmente competente in ragione del luogo del commesso reato, vale a dire del tribunale di Brescia, senza che sia necessaria, all'uopo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'impugnazione cautelare, una formale dichiarazione di incompetenza per territorio, con conseguente trasmissione degli atti al giudice territorialmente competente.

2.2. Con requisitoria scritta del 23.11.2021, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati.

Secondo un orientamento, condiviso dal Collegio, da tempo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, c.p.p., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti (cfr. Cass., Sez.

U, n. 12823 del 25/03/2010, Rv. 246273).

Nello stesso senso, va segnalata, più di recente, Cass., Sez. 5, n. 45176 del 02/10/2019, Rv. 277642, secondo cui quando la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida, ex art. 391, comma 5, c.p.p.„ e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo determina l'inefficacia di questa ove non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti.

Appare, pertanto, del tutto conforme ai menzionati principi la conclusione cui è giunto il giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui, premesso che il reato per cui si procede è stato commesso nel territorio della provincia di Brescia, ma che l'arresto del Radu è avvenuto nel territorio rientrante nel circondario del tribunale di Monza, con conseguente competenza a procedere alla convalida dell'arresto e all'applicazione di misura cautelare da parte del giudice del tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p., non vi erano le condizioni per l'attivazione del meccanismo processuale, di cui all'art. 27, c.p.p., in quanto il tribunale di Monza non ha formalmente dichiarato la propria incompetenza per territorio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore •FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il tribunale di Monza, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato oggetto di contestazione provvisoria. 2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 27, 291 e 391, c.p.p., e carenza di motivazione, nella parte in cui il tribunale del riesame di Milano ha confermato l'efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice monocratico di Monza. Secondo il ricorrente, in particolare, la misura cautelare è divenuta inefficace per violazione del disposto dell'art. 27, c.p.p., non essendo intervenuta nel termine previsto da tale disposizione normativa la misura cautelare ad opera del giudice territorialmente competente in ragione del luogo del commesso reato, vale a dire del tribunale di Brescia, senza che sia necessaria, all'uopo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'impugnazione cautelare, una formale dichiarazione di incompetenza per territorio, con conseguente trasmissione degli atti al giudice territorialmente competente. 2.2. Con requisitoria scritta del 23.11.2021, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati. Secondo un orientamento, condiviso dal Collegio, da tempo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma quinto, c.p.p., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti (cfr. Cass., Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Rv. 246273). Nello stesso senso, va segnalata, più di recente, Cass., Sez. 5, n. 45176 del 02/10/2019, Rv. 277642, secondo cui quando la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida, ex art. 391, comma 5, c.p.p.„ e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo determina l'inefficacia di questa ove non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. Appare, pertanto, del tutto conforme ai menzionati principi la conclusione cui è giunto il giudice dell'impugnazione cautelare, secondo cui, premesso che il reato per cui si procede è stato commesso nel territorio della provincia di Brescia, ma che l'arresto del Radu è avvenuto nel territorio rientrante nel circondario del tribunale di Monza, con conseguente competenza a procedere alla convalida dell'arresto e all'applicazione di misura cautelare da parte del giudice del tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p., non vi erano le condizioni per l'attivazione del meccanismo processuale, di cui all'art. 27, c.p.p., in quanto il tribunale di Monza non ha formalmente dichiarato la propria incompetenza per territorio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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