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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 31256/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su richiesta a PONE Salvatore una pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, comma 1 e 1-bis, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, detenuto almeno 10 chilogrammi di hashish), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 citato e ritenuta la continuazione tra i reati, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione di sanzioni sostitutive, in ragione della sua negativa personalità, tratta dalla gravità delle condotte e dai precedenti penali, considerati emblematici di una inclinazione alla sistematica violazione della legge, con prognosi sfavorevole in ordine alla osservanza delle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 545 bis, cod. proc. peri., avendo il giudice valorizzato il dato delle precedenti condanne, senza spiegare quali tra le stesse fossero dimostrative dell'inaffidabilità dell'imputato, avendo basato il suo giudizio a una presunzione, con conseguente inesistenza della motivazione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'istituto dell'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 è stato anch'esso oggetto di una integrale riformulazione, ad opera della recente riforma.

L' art. 31 del d.

Igs. n. 150/2022, infatti, ha introdotto l'art. 545-bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità, date le condizioni in esso previste e definito il sub-procedimento ivi descritto, di applicare la pena sostitutiva di pene detentive non superiori a quattro anni che non siano state condizionalmente sospese.

Nel patteggiamento, tale possibilità è ora prevista dall'ari:. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 («Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2», che riguarda la sentenza che definisce il giudizio ordinario, prevedendo la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo allo scopo di acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria, onde decidere in ordine alla tipologia di pena sostitutiva allo scopo di determinare concretamente gli obblighi e le prescrizioni).

3. Orbene, con il ricorso, la parte non ha prospettato che la sostituzione della pena detentiva fosse stata inclusa nell'accordo ratificato dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il giudice, nella sentenza impugnata, si è limitato a dare atto che l'imputato aveva prestato il suo consenso nella procura speciale rilasciata al difensore.

Pertanto, la verifica del protocollo di impugnazione della sentenza censurata deve essere condotta alla stregua dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc pen., con conseguente inammissibilità della stessa, non venendo in rilievo alcuno dei vizi ivi contemplati.

Le censure - peraltro del tutto generiche - si risolvono, infatti in una critica al giudizio formulato dal giudice procedente, per nulla apparente.

Il Tribunale ha affidato a una motivazione succinta, del tutto congrua, considerato anche il rito speciale prescelto, il mancato esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla legge, giustificando la prognosi negativa alla stregua della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, valutata quest'ultima in relazione ai precedenti ritenuti indicativi di un'inclinazione a violare la legge e, dunque, anche le prescrizioni accessorie alle misure (sulla valutazione discrezionale del giudice in tema di sanzioni sostitutive, sez. 3, n. 26082 del 22/7/2020, Fiscella, Rv. 279757-01, in materia di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; sez. 4, n. 39022 del 15/3/2016, Belotti, Rv. 267774-01; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01, in materia di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, codice strada).

4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . _ i9at "z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su richiesta a PONE Salvatore una pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen., 73, comma 1 e 1-bis, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, detenuto almeno 10 chilogrammi di hashish), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 citato e ritenuta la continuazione tra i reati, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione di sanzioni sostitutive, in ragione della sua negativa personalità, tratta dalla gravità delle condotte e dai precedenti penali, considerati emblematici di una inclinazione alla sistematica violazione della legge, con prognosi sfavorevole in ordine alla osservanza delle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 545 bis, cod. proc. peri., avendo il giudice valorizzato il dato delle precedenti condanne, senza spiegare quali tra le stesse fossero dimostrative dell'inaffidabilità dell'imputato, avendo basato il suo giudizio a una presunzione, con conseguente inesistenza della motivazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istituto dell'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 è stato anch'esso oggetto di una integrale riformulazione, ad opera della recente riforma. L' art. 31 del d. Igs. n. 150/2022, infatti, ha introdotto l'art. 545-bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità, date le condizioni in esso previste e definito il sub-procedimento ivi descritto, di applicare la pena sostitutiva di pene detentive non superiori a quattro anni che non siano state condizionalmente sospese. Nel patteggiamento, tale possibilità è ora prevista dall'ari:. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 («Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2», che riguarda la sentenza che definisce il giudizio ordinario, prevedendo la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo allo scopo di acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria, onde decidere in ordine alla tipologia di pena sostitutiva allo scopo di determinare concretamente gli obblighi e le prescrizioni). 3. Orbene, con il ricorso, la parte non ha prospettato che la sostituzione della pena detentiva fosse stata inclusa nell'accordo ratificato dal giudice, ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il giudice, nella sentenza impugnata, si è limitato a dare atto che l'imputato aveva prestato il suo consenso nella procura speciale rilasciata al difensore. Pertanto, la verifica del protocollo di impugnazione della sentenza censurata deve essere condotta alla stregua dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc pen., con conseguente inammissibilità della stessa, non venendo in rilievo alcuno dei vizi ivi contemplati. Le censure - peraltro del tutto generiche - si risolvono, infatti in una critica al giudizio formulato dal giudice procedente, per nulla apparente. Il Tribunale ha affidato a una motivazione succinta, del tutto congrua, considerato anche il rito speciale prescelto, il mancato esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla legge, giustificando la prognosi negativa alla stregua della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, valutata quest'ultima in relazione ai precedenti ritenuti indicativi di un'inclinazione a violare la legge e, dunque, anche le prescrizioni accessorie alle misure (sulla valutazione discrezionale del giudice in tema di sanzioni sostitutive, sez. 3, n. 26082 del 22/7/2020, Fiscella, Rv. 279757-01, in materia di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; sez. 4, n. 39022 del 15/3/2016, Belotti, Rv. 267774-01; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01, in materia di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, codice strada). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . _ i9at "z
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