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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21025/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/RG 37576 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo - inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - è reiterativo di temi già esaminati: la Corte di appello ha congruamente esposto le ragioni del diniego, ravvisate nella oggettiva gravità dei fatti e nella negativa personalità del ricorrente come attestato dai numerosi precedenti, di cui uno anche specifico (risultano condanne per una recente evasione e per numerosi episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione-cfr. certificato del casellario).

Il secondo motivo - inerente al mancato diniego delle circostanze attenuanti generiche- è generico e declinato in fatto; il ricorrente sollecita, infatti, una diversa valutazione di elementi, che sono stati già valutati da parte di giudici di merito, senza incorrere in manifesta illogicità (cfr.pag. 2 della sentenza di appello).

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];59/RG 37576 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo - inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - è reiterativo di temi già esaminati: la Corte di appello ha congruamente esposto le ragioni del diniego, ravvisate nella oggettiva gravità dei fatti e nella negativa personalità del ricorrente come attestato dai numerosi precedenti, di cui uno anche specifico (risultano condanne per una recente evasione e per numerosi episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione-cfr. certificato del casellario). Il secondo motivo - inerente al mancato diniego delle circostanze attenuanti generiche- è generico e declinato in fatto; il ricorrente sollecita, infatti, una diversa valutazione di elementi, che sono stati già valutati da parte di giudici di merito, senza incorrere in manifesta illogicità (cfr.pag. 2 della sentenza di appello). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris