CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 36362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 12/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale MARILIA di NARDO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pavia pronunciata il giorno 17 gennaio 2022, con la quale egli era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) e, con la concessione delle generiche ed il riconoscimento del vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di mesi due e giorni cinque di arresto. La Corte territoriale ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di specificità dei motivi avendo l'appellante trascurato di confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, limitandosi ad affermazioni apodittiche. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che - con riferimento al primo motivo - l'imputato aveva addotto a giustificazione dei propri comportamenti la mancata traduzione dell'atto di sottoposizione alla misura di prevenzione nella sua lingua, senza tenere conto del fatto che il Tribunale aveva osservato che egli aveva contravvenuto all'obbligo impostogli più volte e che era stato sorpreso dalle forze di polizia senza fornire alcuna giustificazione circa la sua presenza in un luogo non consentito. Rispetto al trattamento sanzionatorio, poi„ la Corte distrettuale ha precisato che essendo già stata fissata la pena base in misura prossima al minimo edittale, non si sarebbe potuto giungere in ogni caso alla sua riduzione, tenuto conto della concessione delle generiche pur a fronte dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, il quale non aveva comunque formulato censure ed argomentazioni giuridiche idonee a supportare la dedotta erroneità della gravata sentenza sul punto. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per me2zo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), la violazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che in realtà i motivi di gravame erano specifici, tanto che la Corte li ha dovuti analizzare in modo approfondito. Inoltre, secondo il ricorrente, il requisito della specificità deve comunque essere bilanciato con quello del c.d 'favor impugnationis' e del minor rigore della specificità dei motivi di appello rispetto a quanto previsto per il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte ha, infatti, stabilito, con orientamento espresso a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). 2.1. Orbene, nel caso in esame, se si ha riguardo a quella parte dell'atto di appello che, a detta del ricorrente, conterrebbe enunciati critici alla sentenza di primo grado (vedi pagg. 1-2), risulta che egli si è limitato a dedurre, in modo del tutto generico, che non vi sarebbe stata prova della sua responsabilità non essendo stati tradotti gli atti nella sua lingua e perché non sarebbe stato reso edotto delle conseguenze penali della violazione del provvedimento emesso nei suoi confronti, facendo quindi riferimento a circostanze del tutto irrilevanti e senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni svolte dal Tribunale al riguardo. 2.2. Parimenti egli ha censurato, senza confrontarsi con il ragionamento svolto dal primo giudice, il trattamento sanzionatorio limitandosi a sostenere che la pena base doveva partire dal minimo edittale di un mese in considerazione della vetustà del fatti, della emarginazione dell'imputato e della scarsa lesività delle condotte.3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua