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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16552/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4950/21/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CTP di Milano, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP di professionisti; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie tesi; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 sotto ulteriore profilo per aver la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sulla base di un mero elemento indiziario; che i motivi possono essere trattati assieme per evidente connessione logica; che, in tema di IRAP, l'esercizio associato -anche in forma di Ric. 2020 n. 23557 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- collaborazione continuata e prevalente, ovvero senza formale rapporto associativo (cfr. Cass.

VI-5 n. 1136/2017)- costituisce ex lege presupposto impositivo (cfr. Cass.

S.U. n. 7371/2016; Cass.

VI-5, n. 30873/2019), donde spetta al contribuente -all'atto della richiesta di rimborso- dimostrare che l'inserimento in un'organizzazione professionale più ampia non abbia apportato vantaggio di maggior clientela o di maggior capacità di svolgere incarichi in ragione della distribuzione del lavoro, rispetto al minimo strumentario necessario all'esercizio della propria professionale intellettuale (cfr. Cass.

V, n. 4576/2019; n. 766/2019); che il precedente di questa Corte citato in memoria della parte contribuente (ord. n. 11140/2021) si è risolto in una cassazione con rinvio perché la CTR non aveva svolto un'analisi circa l'effettiva attività di organizzazione svolta dal contribuente all'interno della struttura, mentre nella sentenza qui in esame tale analisi risulta puntualmente svolta a pag. 4, con un apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ptincipale: dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 23557 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~area norma del comma 1 -bis dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4950/21/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CTP di Milano, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP di professionisti; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie tesi; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 sotto ulteriore profilo per aver la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sulla base di un mero elemento indiziario; che i motivi possono essere trattati assieme per evidente connessione logica; che, in tema di IRAP, l'esercizio associato -anche in forma di Ric. 2020 n. 23557 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- collaborazione continuata e prevalente, ovvero senza formale rapporto associativo (cfr. Cass. VI-5 n. 1136/2017)- costituisce ex lege presupposto impositivo (cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016; Cass. VI-5, n. 30873/2019), donde spetta al contribuente -all'atto della richiesta di rimborso- dimostrare che l'inserimento in un'organizzazione professionale più ampia non abbia apportato vantaggio di maggior clientela o di maggior capacità di svolgere incarichi in ragione della distribuzione del lavoro, rispetto al minimo strumentario necessario all'esercizio della propria professionale intellettuale (cfr. Cass. V, n. 4576/2019; n. 766/2019); che il precedente di questa Corte citato in memoria della parte contribuente (ord. n. 11140/2021) si è risolto in una cassazione con rinvio perché la CTR non aveva svolto un'analisi circa l'effettiva attività di organizzazione svolta dal contribuente all'interno della struttura, mentre nella sentenza qui in esame tale analisi risulta puntualmente svolta a pag. 4, con un apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ptincipale: dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 23557 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~area norma del comma 1 -bis dello stes