CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 aprile 2022
Cassazione n. 42640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 28 giugno 2022 il Giudice di Pace di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, deducendo violazione di legge per non avere il Giudice di Pace considerato l'atto di opposizione depositato dalla persona offesa in data 3 aprile 2022. Afferma il ricorrente che, se pure nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è prevista l'udienza a seguito dell'opposizione della persona offesa, nondimeno il provvedimento che disponga l'archiviazione senza dar conto dell'intervenuta opposizione è nullo (Sez. 4, n. 32130/2004 e Sez. 5, n. 43512/2014), per violazione del contraddittorio (art. 127, comma 5, cod. proc. pen.). 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in considerazione del consolidato orientamento in forza del quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Turino, Rv. 279980; Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Veneziani, Rv. 279718). La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione nei casi di violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5). P.Q.M. Convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulterio