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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 dicembre 2016

Cassazione n. 20721/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2276/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] ARGEN, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 13731/2016 depositatoi l 15/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, nel presente giudizio, la quaestio iuris è accertare se l’assunzione da parte del debitore dell’impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1° , n. 3, L.F. o nella diversa ipotesi dell’art. 67 , comma 1° , n. 4 , L.F., accertamento che è rilevante ai fini della decisione; considerato che, trattandosi di una questione di evidente rilievo monofilattico, appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia lacausa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubb