CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due differenti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni contestate ai capi B. e C. della rubrica, perché estinte per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermandone la condanna per il delitto aggravato di tentata violenza privata (capo A); considerato che il ricorso in data 25 marzo 2024 - che un unico motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ragione del mancato avviso alle parti e all'omessa pronuncia in ordine alla possibilità di irrogare una pena sostitutiva - è inammissibile poiché è stato presentato prima del deposito della motivazione del provvedimento imputato, avvenuto il 14 gennaio 2025 (cfr. Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279489 - 01: «è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale»); considerato, quanto al ricorso presentato il 24 gennaio 2025, che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 56-610 cod. pen. - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene enunciati assertivi in ordine alla prova del fatto, per nulla parametrati alla motivazione, senza neppure addure il travisamento della prova, ed è apodittico rispetto alla desistenza volontaria (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che esso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che il riconoscimento fotografico non può essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità in mancanza di «ulteriori riscontri oggettivi» (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); - il secondo motivo - che assume il vizio di motivazione in relazione al dolo del delitto per cui è condanna - è manifestamente infondato e parimenti si affida e enunciati assertivi, volti col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha affermato l'irrilevanza, ai fini della determinazione del dolo, dello stato di ubriachezza volontaria per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata (cfr. Sez. 4, n. 10226 del 20/01/2005, Bacciu, Rv. 231146 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione di legge ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità da essi prevista - non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che, in maniera congrua e logica, ha valorizzato - per escludere la particolare tenuità - non solo il fatto che l'imputato abbia brandito una mazza di ferro ma che con essa abbia in effetti colpito il cane dell'imputato, così indicando gli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. che ha valorizzato;- il quarto motivo - che lamenta la violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva misura della pena - prospetta irritualmente un'alternativa valutazione per il tramite di enunciati apodittici; - il quinto motivo - che denuncia la violazione della legge penale in ragione dell'omessa valutazione dei presupposti per irrogare sanzioni sostitutive - è privo della necessaria specificità, in quanto nulla adduce in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, che neppure indica, che non sarebbero stati apprezzati dalla Corte territoriale (cui per vero non era stata avanzata tale richiesta), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d