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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03541/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO.

M., 044/11-0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce - una volta rimodulatone il trattamento sanzionatorio, previa esclusione della contestata recidiva - ha confermato nel merito la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 21/10/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di detenzione di arma clandestina, ricettazione e altro, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.667,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensor avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, quanto al profilo della qualificazione giuridica della condotta (essendosi la Corte territoriale limitata ad una mera conferma della statuizione assunta in primo grado), oltre che violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla mancanza di motivazione e/o alla manifesta illogicità di tale decisione.

In ipotesi difensiva, non si è tenuto conto del concreto disvalore dei fatti per i quali si è proceduto, né si è considerata la funzione rieducativa della pena.

4. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata rileva come elementi positivi - in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non siano rinvenibili, per essersi l'imputato limitato ad effettuare, in sede di spontanee dichiarazioni, una mera scelta di opportunità, che appare priva di un substrato di reale resipiscenza, a fronte di un quadro probatorio ormai di granitica consistenza; né a difformi lumi può portare la considerazione della avvenuta rinuncia parziale ad alcuni punti del gravame.

4.1. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, oltre che sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

4.2. La ulteriore critica sussunta nel ricorso, inerente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, appare infine vaga e meramente confutativa, nonché priva di un effettivo dialogo con il contenuto della impugnata decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO. M., 044/11-0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - una volta rimodulatone il trattamento sanzionatorio, previa esclusione della contestata recidiva - ha confermato nel merito la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 21/10/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di detenzione di arma clandestina, ricettazione e altro, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.667,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensor avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, quanto al profilo della qualificazione giuridica della condotta (essendosi la Corte territoriale limitata ad una mera conferma della statuizione assunta in primo grado), oltre che violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla mancanza di motivazione e/o alla manifesta illogicità di tale decisione. In ipotesi difensiva, non si è tenuto conto del concreto disvalore dei fatti per i quali si è proceduto, né si è considerata la funzione rieducativa della pena. 4. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi - in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non siano rinvenibili, per essersi l'imputato limitato ad effettuare, in sede di spontanee dichiarazioni, una mera scelta di opportunità, che appare priva di un substrato di reale resipiscenza, a fronte di un quadro probatorio ormai di granitica consistenza; né a difformi lumi può portare la considerazione della avvenuta rinuncia parziale ad alcuni punti del gravame. 4.1. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, oltre che sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 4.2. La ulteriore critica sussunta nel ricorso, inerente alla qualificazione giuridica della condotta ascritta, appare infine vaga e meramente confutativa, nonché priva di un effettivo dialogo con il contenuto della impugnata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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