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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08094/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], matià- rulytIMAACcIAA.Z4L_ int IL: e>13,e,,•sLA /-o 4) H ik avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ASTI ud ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Asti, in sede di riesame, con ordinanza del 30 luglio 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società Lodma s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo (in via diretta per gli indagati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e per le società interessate, sino alla concorrenza dell'importo di € 260.111,72) disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 14 maggio 2021, in relazione ai reati in accertamento (art. 2 e 8 d.

Igs. 74 del 2000).

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società Lodma s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321, 324, 125 cod. proc. pen.); relativamente alla riferibilità delle somme sequestrate alla società ricorrente agli indagati.

Per il Tribunale del riesame la società ricorrente sarebbe riconducibile alla sfera di operatività dei due indagati.

Invero, il Tribunale non ha considerato la documentazione prodotta dalla società ricorrente che dimostra una trasparenza della gestione della società, senza collegamenti con i due indagati.

Tutte le poste attive del conto corrente della società risultano lecite, non collegate ai due indagati.

La principale attività di guadagno è costituita dal canone della sublocazione di un immobile.

Le date certe dei versamenti denotano la sussistenza del contratto. 2.

2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 12 bis d.

Igs. 74 del 2000).

Le somme sono pervenute sul conto della società successivamente ai commessi delitti.

I reati sono stati commessi nel 2014/2015, mentre le somme sono confluite successivamente, i lecitamente.

Il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo le somme presenti al momento della consumazione dei reati.

Principio applicabile agli indagati e ancor di più al terzo estraneo (non indagato). 2.

3. Violazione di legge (art. 324 e 125 cod. proc. pen.) per omessa motivazione del Tribunale del riesame ad una richiesta contenuta in una memoria difensiva.

Il ricorrente proponeva due richieste secondarie, ovvero l'autorizzazione a pagare i canoni di locazione e i debiti tributari, per l'operatività concreta della società.

Il Tribunale del riesame non motiva, limitandosi a richiamare la confisca obbligatoria delle somme.

L'omessa valutazione di un'istanza volta a pagare dei debiti tributari contrasta con la ratio dell'art. 12 bis, d.

Igs. 74/2000. 2.

4. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 104 norme di attuazione cod. proc. pen.) per omessa notifica del provvedimento al terzo interessato.

E' stata omessa la notifica del sequestro preventivo al terzo interessato, che è venuto a conoscenza dello stesso da parte della propria Banca.

Si tratta di una nullità di ordine generale che incide sul diritto di difesa della società ricorrente che ha dovuto esercitare un ricorso "al buio". 2.

5. Violazione di legge (art. 125, 324, 582 cod. proc. pen., 104 norme di attuazione del cod. proc. pen.) relativamente alla condanna alle spese.

In considerazione della mancata notifica del sequestro la società ha introdotto un riesame senza poter conoscere i motivi del sequestro nei suoi confronti, alla cieca.

La società aveva anche proposto un'istanza di restituzione dei beni al P.M. che ancora non risulta evasa.

La condanna alle spese, pertanto, risulta ingiusta, in quanto al momento della presentazione del riesame (in considerazione dell'omessa notifica del sequestro preventivo) non si era in grado di comprendere la fondatezza del ricorso.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. li ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica -, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento non risulta contestato.

Relativamente alla questione posta dalla società ricorrente, l'ordinanza impugnata evidenzia come la società [OSCURATO:SOCIETA]. è riconducibile alla sfera di "disponibilità" dei due indagati, in considerazione di una serie di elementi convergenti che indicano Muraro quale "classica testa dì legno".

L'ordinanza impugnata ricostruisce tutte le movimentazioni della società e l'acquisto da parte di Murano che, peraltro, non aveva neanche una delega per operare sul conto corrente della società.

Si tratta di evidenti accertamenti di merito adeguatamente motivati e non sindacabili in questa sede (che ammette il sindacato solo per la violazione di legge).

5. Trattandosi di sequestro diretto del profitto del reato non rileva la liceità delle somme depositate nel conto corrente (vedi S.U. 18 novembre 2021 n. 42415).

Le stesse sono da considerare a tutti gli effetti accrescimento dei due indagati, sequestrabile in via diretta nei limiti del profitto del reato.

6. L'ordinanza impugnata ha /poi/dato contezza dell'istanza di autorizzazione al prelievo di somme per i pagamenti fiscali e dei canoni di locazione, presentata in una memoria, ma correttamente ha rilevato che risulta prevalente il vincolo cautelare per una confisca obbligatoria e gli adempimenti dovranno garantirsi con altre provviste.

Del resto, si tratta di una questione che, comunque, non incide sulla legittimità del sequestro/ma solo su questioni esecutive.

7. Manifestamente infondata la questione dell'omessa notifica alla società del sequestro,in quanto la notifica incide solo per i termini di impugnazione e non per la validità della misura cautelare: "In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame" (Sez. 2 - , Sentenza n. 47165 del 19/09/2019 Cc., dep. 20/11/2019, Rv. 277803 - 01).

Nel caso in giudizio, come evidenziato nell'ordinanza s \A impugnata, la ricorrente ha esercitato i suoi diritti di difesa senza alcuna lesione.

Il ricorso in cassazione non si confronta con questa motivazione ma in modo alquanto generico prospetta una violazione dei diritti di difesa senza indicarne i presupposti.

8. Del tutto generico e manifestamente infondato il motivo sulla condanna alle spese l in quanto la condanna alle spese è una logica conseguenza della soccombenza nell'impugnazione: "Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese.

Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale" (Sez.

U, Sentenza n. 22 del 20/11/1996 Cc., dep. 14/01/1997, Rv. 206485 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], matià- rulytIMAACcIAA.Z4L_ int IL: e>13,e,,•sLA /-o 4) H ik avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ASTI ud ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti, in sede di riesame, con ordinanza del 30 luglio 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società Lodma s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo (in via diretta per gli indagati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e per le società interessate, sino alla concorrenza dell'importo di € 260.111,72) disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 14 maggio 2021, in relazione ai reati in accertamento (art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società Lodma s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321, 324, 125 cod. proc. pen.); relativamente alla riferibilità delle somme sequestrate alla società ricorrente agli indagati. Per il Tribunale del riesame la società ricorrente sarebbe riconducibile alla sfera di operatività dei due indagati. Invero, il Tribunale non ha considerato la documentazione prodotta dalla società ricorrente che dimostra una trasparenza della gestione della società, senza collegamenti con i due indagati. Tutte le poste attive del conto corrente della società risultano lecite, non collegate ai due indagati. La principale attività di guadagno è costituita dal canone della sublocazione di un immobile. Le date certe dei versamenti denotano la sussistenza del contratto. 2. 2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000). Le somme sono pervenute sul conto della società successivamente ai commessi delitti. I reati sono stati commessi nel 2014/2015, mentre le somme sono confluite successivamente, i lecitamente. Il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo le somme presenti al momento della consumazione dei reati. Principio applicabile agli indagati e ancor di più al terzo estraneo (non indagato). 2. 3. Violazione di legge (art. 324 e 125 cod. proc. pen.) per omessa motivazione del Tribunale del riesame ad una richiesta contenuta in una memoria difensiva. Il ricorrente proponeva due richieste secondarie, ovvero l'autorizzazione a pagare i canoni di locazione e i debiti tributari, per l'operatività concreta della società. Il Tribunale del riesame non motiva, limitandosi a richiamare la confisca obbligatoria delle somme. L'omessa valutazione di un'istanza volta a pagare dei debiti tributari contrasta con la ratio dell'art. 12 bis, d. Igs. 74/2000. 2. 4. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 104 norme di attuazione cod. proc. pen.) per omessa notifica del provvedimento al terzo interessato. E' stata omessa la notifica del sequestro preventivo al terzo interessato, che è venuto a conoscenza dello stesso da parte della propria Banca. Si tratta di una nullità di ordine generale che incide sul diritto di difesa della società ricorrente che ha dovuto esercitare un ricorso "al buio". 2. 5. Violazione di legge (art. 125, 324, 582 cod. proc. pen., 104 norme di attuazione del cod. proc. pen.) relativamente alla condanna alle spese. In considerazione della mancata notifica del sequestro la società ha introdotto un riesame senza poter conoscere i motivi del sequestro nei suoi confronti, alla cieca. La società aveva anche proposto un'istanza di restituzione dei beni al P.M. che ancora non risulta evasa. La condanna alle spese, pertanto, risulta ingiusta, in quanto al momento della presentazione del riesame (in considerazione dell'omessa notifica del sequestro preventivo) non si era in grado di comprendere la fondatezza del ricorso. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. li ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica -, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento non risulta contestato. Relativamente alla questione posta dalla società ricorrente, l'ordinanza impugnata evidenzia come la società [OSCURATO:SOCIETA]. è riconducibile alla sfera di "disponibilità" dei due indagati, in considerazione di una serie di elementi convergenti che indicano Muraro quale "classica testa dì legno". L'ordinanza impugnata ricostruisce tutte le movimentazioni della società e l'acquisto da parte di Murano che, peraltro, non aveva neanche una delega per operare sul conto corrente della società. Si tratta di evidenti accertamenti di merito adeguatamente motivati e non sindacabili in questa sede (che ammette il sindacato solo per la violazione di legge). 5. Trattandosi di sequestro diretto del profitto del reato non rileva la liceità delle somme depositate nel conto corrente (vedi S.U. 18 novembre 2021 n. 42415). Le stesse sono da considerare a tutti gli effetti accrescimento dei due indagati, sequestrabile in via diretta nei limiti del profitto del reato. 6. L'ordinanza impugnata ha /poi/dato contezza dell'istanza di autorizzazione al prelievo di somme per i pagamenti fiscali e dei canoni di locazione, presentata in una memoria, ma correttamente ha rilevato che risulta prevalente il vincolo cautelare per una confisca obbligatoria e gli adempimenti dovranno garantirsi con altre provviste. Del resto, si tratta di una questione che, comunque, non incide sulla legittimità del sequestro/ma solo su questioni esecutive. 7. Manifestamente infondata la questione dell'omessa notifica alla società del sequestro,in quanto la notifica incide solo per i termini di impugnazione e non per la validità della misura cautelare: "In tema di sequestro probatorio, l'omissione o il ritardo nell'adempimento relativo alla notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate non incide sulla legittimità del provvedimento mancando una previsione espressa in tal senso, purché l'interessato sia stato posto in condizione di presentare la richiesta di riesame" (Sez. 2 - , Sentenza n. 47165 del 19/09/2019 Cc., dep. 20/11/2019, Rv. 277803 - 01). Nel caso in giudizio, come evidenziato nell'ordinanza s \A impugnata, la ricorrente ha esercitato i suoi diritti di difesa senza alcuna lesione. Il ricorso in cassazione non si confronta con questa motivazione ma in modo alquanto generico prospetta una violazione dei diritti di difesa senza indicarne i presupposti. 8. Del tutto generico e manifestamente infondato il motivo sulla condanna alle spese l in quanto la condanna alle spese è una logica conseguenza della soccombenza nell'impugnazione: "Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese. Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale" (Sez. U, Sentenza n. 22 del 20/11/1996 Cc., dep. 14/01/1997, Rv. 206485 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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