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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16632/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 455 cod. pen. (capo cinquantacinque bis della rubrica); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione al travisamento della prova della responsabilità penale del ricorrente, è privo di specificità perché si esaurisce nel richiamo a principi astratti con un mero cenno a una tesi difensiva, in fatto, prospettata dall'imputato in udienza dinanzi al giudice di primo grado ed espressamente confutata dalla Corte di appello (pag. 7); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 455 cod. pen. (capo cinquantacinque bis della rubrica); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in relazione al travisamento della prova della responsabilità penale del ricorrente, è privo di specificità perché si esaurisce nel richiamo a principi astratti con un mero cenno a una tesi difensiva, in fatto, prospettata dall'imputato in udienza dinanzi al giudice di primo grado ed espressamente confutata dalla Corte di appello (pag. 7); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 16632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris