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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47482/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. proc. pen. sul presupposto che il luogo di detenzione ove vennero effettuati i controlli non coincidesse con quello del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è riproduttivo di analoga questione smentita con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che, previa analisi dei provvedimenti che avevano interessato la ricorrente, ha potuto in concreto accertare come il luogo in cui era assente al momento del controllo fosse proprio quello individuato dalla stessa 41Ge.F~te ed indicato quale luogo di detenzione, tanto ben noto alla Bauducci che dagli atti emergeva fosse stata più volte richiamata al rispetto delle prescrizioni imposte così che, mediante il proprio difensore di fiducia, si conveniva di individuare il luogo in cui scontare la pena detentiva in quello dell'accertata evasione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. proc. pen. sul presupposto che il luogo di detenzione ove vennero effettuati i controlli non coincidesse con quello del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è riproduttivo di analoga questione smentita con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che, previa analisi dei provvedimenti che avevano interessato la ricorrente, ha potuto in concreto accertare come il luogo in cui era assente al momento del controllo fosse proprio quello individuato dalla stessa 41Ge.F~te ed indicato quale luogo di detenzione, tanto ben noto alla Bauducci che dagli atti emergeva fosse stata più volte richiamata al rispetto delle prescrizioni imposte così che, mediante il proprio difensore di fiducia, si conveniva di individuare il luogo in cui scontare la pena detentiva in quello dell'accertata evasione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 47482/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris