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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26844/2026

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a in epigrafe – decidendo in sede di rinviodisposto dalla Quinta Sezione di questa Corte con sentenza del 18/03/2025 – laCorte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 16/11/2023del Tribunale di Milano ed ha riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in riferimento al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., l’ipotesi di cui all’art. 116cod. pen., per l’effetto rideterminando la pena inflittagli nella misura di anni duee mesi uno di reclusione ed euro seicento di multa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale lamentaviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza oerronea applicazione di legge e, più specificamente, per errata determinazionedella pena finale.3.

Deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha reputato opportuno operareuna decurtazione sanzionatoria, conseguente all’applicazione dell’art. 116 cod.pen., in misura inferiore al massimo possibile, argomentando adeguatamente leragioni poste a fondamento di tale scelta; una opzione, dunque, che non èsuscettibile di rivalutazione nel merito, in questa sede.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in epigrafe – decidendo in sede di rinviodisposto dalla Quinta Sezione di questa Corte con sentenza del 18/03/2025 – laCorte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 16/11/2023del Tribunale di Milano ed ha riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in riferimento al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., l’ipotesi di cui all’art. 116cod. pen., per l’effetto rideterminando la pena inflittagli nella misura di anni duee mesi uno di reclusione ed euro seicento di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale lamentaviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza oerronea applicazione di legge e, più specificamente, per errata determinazionedella pena finale.3. Deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha reputato opportuno operareuna decurtazione sanzionatoria, conseguente all’applicazione dell’art. 116 cod.pen., in misura inferiore al massimo possibile, argomentando adeguatamente leragioni poste a fondamento di tale scelta; una opzione, dunque, che non èsuscettibile di rivalutazione nel merito, in questa sede.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris