CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte ha sostanzialmente escluso la rilevanza della dismissione delle commissioni e del licenziamento del personale, se non per evidenziare come, attraverso l'affitto delle attrezzatture, la società sia stata posta nell'impossibilità di proseguire la propria attività. Rilevato che il secondo motivo relativo all'asserita non irrisorietà del canone d'affitto, quelle proposte dal ricorrente sono invece soltanto censure in fatto e meramente contestative della peraltro logica motivazione resa dai giudici del merito coerentemente con le risultanze esposte in sentenza. Rilevato che analoghe considerazioni valgono per le censure articolate con il terzo motivo in merito alla valutazione del significato probatorio di alcune risultanze, che peraltro evidenziano come invero l'imputato non potesse essere inconsapevole dello stato di sostanziale dissesto della società avendo avuto notizia della revoca dei fidi bancari, come logicamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i