CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03G4H87) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di SAVONAa t o avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, ma che nel caso di specie non ricorre un caso di imputazione 'eccentrica' e neppure alcuna delle ipotesi previste dall'art 129 del codice di rito (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02); Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 20