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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15209/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 perché, al fine di ottenere il RDC, nella richiesta all'Inps ometteva di dichiarare di avere percepito nel 2018 vincite da gioco pari a C 250.486,45, ottenendo l'erogazione del beneficio per C 20.772,06, è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3 n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 - 01; Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025 Rv. 288572 - 01).

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 perché, al fine di ottenere il RDC, nella richiesta all'Inps ometteva di dichiarare di avere percepito nel 2018 vincite da gioco pari a C 250.486,45, ottenendo l'erogazione del beneficio per C 20.772,06, è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3 n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 - 01; Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025 Rv. 288572 - 01). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris