CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 14/11/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati condannati alla pena - condizionalmente sospesa solo per D'Aquino, Greco e Resta - di mesi 3 di arresto ed euro 300,00 di ammenda, inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 18 r.d. n. 773 del 1931, per avere, in concorso tra loro, promosso una riunione in luogo pubblico senza averne dato al Questore il prescritto avviso; in Lecce il 9/9/2016. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18, r.d. n. 773 del 1931, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dei ricorrenti per il predetto reato. Con riferimento a tale contravvenzione, gli interventi della Corte costituzionale avrebbero escluso la punibilità per il mero partecipe, anche se attivo attraverso interventi verbali, limitandola al solo promotore. Detto ruolo sarebbe stato erroneamente riconosciuto in capo agli imputati, i quali avrebbero tutti avuto un ruolo determinante nello svolgimento della manifestazione, valorizzandosi condotte che gli stessi ben potrebbero avere posto in essere una volta che, giunti sul posto quali meri partecipanti, avessero notato la presenza di altri manifestanti ai quali si fossero determinati a dare il proprio apporto. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare se le condotte degli imputati abbiano concretamente offeso il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, costituito dall'ordine e dall'incolumità pubblica. La vicenda per cui è processo si sarebbe sostanziata in una mera esposizione, in luogo pubblico, di materiale informativo, alla quale si sarebbe accompagnata una condivisione di tematiche di varia natura, come dimostrerebbe il materiale fotografico presente in atti, ritraente numerosi passanti intenti a dialogare con gli imputati o a prendere visione del materiale esposto. Lo stesso ispettore Costa della Digos avrebbe affermato che l'evento non aveva provocato nessun problema sotto il profilo dell'ordine pubblico. boi,"` 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità. Le modalità della condotta, l'inesistenza di un danno e la non abitualità del comportamento degli imputati avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della stessa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La sentenza avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche a D'Aquino, Greco e Resta, avendo affrontato soltanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], Ferrari, Signore e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe, dunque, trascurato l'analisi della personalità dei ricorrenti, alla stregua dalla loro vita e condotta processuale, anche con riguardo alla negata sospensione condizionale della pena. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 18, r.d. n. 773 del 1931. Nessuno degli imputati sarebbe stato qualificato come promotore sulla base di comportamenti, atti o determinazioni intervenuti prima che la manifestazione avesse luogo, ma sulla base delle sole condotte agite durante il presidio, che ben avrebbero potuto essere il frutto di un'iniziativa estemporanea. Né la Corte di appello avrebbe chiarito per quale motivo le condotte in questione siano state in concreto idonee a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale si esaurirebbe nella descrizione delle modalità di svolgimento del presidio, senza offrire alcun elemento idoneo a far comprendere per quale ragione esso abbia prodotto un'offesa non esigua.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi delle questioni concernenti la configurabilità del reato e l'affermazione della responsabilità degli imputati, osserva il Collegio che il "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie deve identificati non soltanto in chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche in chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (cfr. Cass. 12/5/1973, Cianci, Rv. 159571; Cass. 18/6/1995, Messina, Rv. 202118; Cass. 14/7/I.gn, Cappelletti, Rv. 137319; Cass. 6/7/1975, Mura, Rv. 13088g; Cass. 11/4/1973, Bernardini, Rv. 126175; Cass. 11/2/1966, Martino, Rv. 101212). Tanto premesso, i Giudice di merito hanno sottolineato, alla stregua delle testimonianze e della documentazione fotografica acquisita, il ruolo svolto da ciascuno degli imputati, e segnatamente che: Signore aveva posizionato i cartelloni in modo da renderli visibili ai passanti, fissandoli ai pali della luce, aiutato da Greco, e aveva avvolto un grande drappo intorno alla colonna della statua presente; [OSCURATO:PERSONA] era l'addetto al megafono; Ferrari aveva prelevato dalla propria borsa materiale di propaganda e aveva sistemato alcuni tavoli; D'aquìno aveva collaborato nella sistemazione dei tavoli, nel posizionamento dei cartelloni e, così come Greco e [OSCURATO:PERSONA], aveva contribuito alla distribuzione dei volantini ai passanti; Resta aveva affisso cartelloni e, utilizzando un megafono, aveva dato lettura di un volantino. Tali condotte sono state ritenute, non illogicamente, indicative di una partecipazione degli imputati nell'organizzazione dell'evento, avendo ciascuno svolto attività essenziali per la sua realizzazione, consistita nel diffondere materiale di propaganda del gruppo politico di appartenenza. Una motivazione congrua e puntuale, rispetto alla quale i ricorsi ripropongono, in maniera aspecifica, profili già correttamente vagliati dalla sentenza di secondo grado. Quanto, poi, alla concreta offensività delle condotte, queste ultime hanno concretamente inciso la funzione di controllo rimessa all'Autorità di P.S., cui i promotori di una eventuale manifestazione sono chiamati a dare preventivo avviso proprio al fine di consentire l'effettivo apprezzamento della sussistenza di eventuali pericoli per l'ordine pubblico, sicché non appare rilevante che, ex post, l'evento non abbia comportato alcun effettivo problema per l'ordine pubblico. 3. Venendo, quindi, ai motivi di doglianza relativi alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha compiuto un non illogico apprezzamento fattuale circa la non modesta rilevanza del fatto, tenuto conto della non breve durata dell'iniziativa, protrattasi per oltre tre ore in una delle piazze centrali della città, con inevitabile dispiego di risorse di personale addetto al controllo. Donde la inammissibilità delle doglianze, di tenore essenzialmente rivalutativo. 4. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati [OSCURATO:PERSONA], Ferrari, Signore e [OSCURATO:PERSONA], le sentenze hanno evidenziato la assenza di elementi di segno positivo, avuto riguardo alla negativa personalità degli stessi, asseverata dai precedenti penali e dall'assenza, appunto, di circostanze fattuali, nemmeno allegate dalla difesa, suscettibili di valutazione positiva. Precedenti penali che non hanno nemmeno consentito, alla stregua di un non irragionevole apprezzamento, un giudizio prognostico favorevole in ordine al pericolo di commissione di futuri reati. La mancata valutazione circa l'applicazione delle attenuanti generiche agli imputati D'Aquino, Greco e Resta è, infine, diretta conseguenza del fatto che la relativa richiesta era stata formulata, nell'atto di appello, soltanto per gli altri imputati (v. pag. 2 della sentenza impugnata). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al