CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25723/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Piacenza il 23/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo, relative alla data di emissione del decreto del Tribunale di Milano e alla sua notifica, circostanze dalle quali deriverebbe l'esecutività della misura, non risultano essere state oggetto di motivo di appello e che queste comportano un accertamento in fatto che non è consentito in questa sede; Rilevato quindi che tale censura non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Rilevato comunque che la stessa risulta manifestamente infondata in quanto il fatto che il decreto sia divenuto irrevocabile il 29/12/2014 conferma che questo era stato notificato il 14/12/2014 e che pertanto la violazione dello stesso commessa il 20/12/2014 configura il reato contestato (alla data del 20/12/2014, infatti, il ricorrente non aveva ancora adempiuto alla prescrizione contenuta nel decreto che è immediatamente esecutivo); Rilevato che le censure oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate poiché il giudice dell'appello, con i riferimenti evidenziati a pag. 2, ha dato adeguato e coerente conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena e ciò, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/01'2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme