Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03622/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 4 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata avente a oggetto i semestri di cui al periodo ricompreso dal 22 dicembre 2015 al 21 dicembre 2017, relativamente alla residua pena di mesi cinque, giorni ventisei di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 settembre 2017, divenuta definitiva.

Il Tribunale di sorveglianza, preso atto del fatto che Cucinotta si era reso responsabile di una serie di condotte per le quali erano stati iscritti a suo carico più procedimenti penali pendenti, ha evidenziato che l'esistenza di tali pendenze registrate in tempi non distanti rispetto al primo dei semestri in valutazione costituiva una circostanza ostativa al riconoscimento del beneficio, in quanto sintomatica di una non partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione.

Secondo il giudice di merito, quindi, non era possibile escludere che l'eventuale adesione alle norme comportamentali durante i periodi esenti da rilievi negativi fosse meramente strumentale all'ottenimento del beneficio richiesto.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che, in applicazione dell'art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che le presunte condotte di cui alla denuncia del 28 settembre 2017 non avrebbero potuto giustificare il mancato accoglimento del beneficio richiesto, quantomeno per il primo semestre considerato; inoltre il giudice di merito non poteva qualificare il comportamento tenuto da Nazareno come "apparentemente improntato alla rieducazione per pura convenienza". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultimo aveva in modo convincente e logico argomentato la propria decisione di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i suddetti periodi, sull'avvenuta denuncia di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione in data 27.9.2017 e per la pendenza di altri procedimenti penali negli anni 2018 e 2019, di cui uno già giunto a sentenza di condanna.

Si tratta, quindi, di condotte rientranti nel periodo oggetto della richiesta o ad esso vicine.

1.2. Con tali punti della motivazione, il ricorrente non si confronta in modo specifico, non avendo affrontato il contenuto delle singole violazioni indicate dal giudice di merito, come quella di evasione del 27.9.2017 espressamente richiamata, quale indice della scarsa partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ed oggetto necessario della valutazione del giudice chiamato a concedere il beneficio richiesto dall'interessato.

Né la considerazione svolta dal ricorrente circa il fatto che la denuncia del 27.9.2017 non sia stata oggetto di avviso di conclusione di indagini preliminari o di fissazione di udienza appare idonea a neutralizzare la valenza argomentativa del fatto di evasione, per come risulta descritto nella denuncia penale, atteso che il giudice trae argomenti del suo convincimento in base a tutti gli atti posti a sua disposizione nel fascicolo, sui quali l'istante può formulare le proprie deduzioni ed osservazioni.

La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, infatti, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.

La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna".

E', dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa.

Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.

Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione ( Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; in particolare, va richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi proprio nell'ipotesi di reato di evasione commesso in stato di arresti domiciliari Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186. # tino 1:`,1t-C i IL TAL5u,k-r)L1 egkag rrA a rr " -

2. Al rigetto del ricorso deve conseguire ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 4 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata avente a oggetto i semestri di cui al periodo ricompreso dal 22 dicembre 2015 al 21 dicembre 2017, relativamente alla residua pena di mesi cinque, giorni ventisei di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 settembre 2017, divenuta definitiva. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto del fatto che Cucinotta si era reso responsabile di una serie di condotte per le quali erano stati iscritti a suo carico più procedimenti penali pendenti, ha evidenziato che l'esistenza di tali pendenze registrate in tempi non distanti rispetto al primo dei semestri in valutazione costituiva una circostanza ostativa al riconoscimento del beneficio, in quanto sintomatica di una non partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione. Secondo il giudice di merito, quindi, non era possibile escludere che l'eventuale adesione alle norme comportamentali durante i periodi esenti da rilievi negativi fosse meramente strumentale all'ottenimento del beneficio richiesto. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che, in applicazione dell'art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che le presunte condotte di cui alla denuncia del 28 settembre 2017 non avrebbero potuto giustificare il mancato accoglimento del beneficio richiesto, quantomeno per il primo semestre considerato; inoltre il giudice di merito non poteva qualificare il comportamento tenuto da Nazareno come "apparentemente improntato alla rieducazione per pura convenienza". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultimo aveva in modo convincente e logico argomentato la propria decisione di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per i suddetti periodi, sull'avvenuta denuncia di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione in data 27.9.2017 e per la pendenza di altri procedimenti penali negli anni 2018 e 2019, di cui uno già giunto a sentenza di condanna. Si tratta, quindi, di condotte rientranti nel periodo oggetto della richiesta o ad esso vicine. 1.2. Con tali punti della motivazione, il ricorrente non si confronta in modo specifico, non avendo affrontato il contenuto delle singole violazioni indicate dal giudice di merito, come quella di evasione del 27.9.2017 espressamente richiamata, quale indice della scarsa partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ed oggetto necessario della valutazione del giudice chiamato a concedere il beneficio richiesto dall'interessato. Né la considerazione svolta dal ricorrente circa il fatto che la denuncia del 27.9.2017 non sia stata oggetto di avviso di conclusione di indagini preliminari o di fissazione di udienza appare idonea a neutralizzare la valenza argomentativa del fatto di evasione, per come risulta descritto nella denuncia penale, atteso che il giudice trae argomenti del suo convincimento in base a tutti gli atti posti a sua disposizione nel fascicolo, sui quali l'istante può formulare le proprie deduzioni ed osservazioni. La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, infatti, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". E', dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione ( Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; in particolare, va richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi proprio nell'ipotesi di reato di evasione commesso in stato di arresti domiciliari Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186. # tino 1:`,1t-C i IL TAL5u,k-r)L1 egkag rrA a rr " - 2. Al rigetto del ricorso deve conseguire ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 03622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris