CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36659/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Stefano FULVO, Alessia FULVO, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di AdER,Agenzia delle Entrate - Riscossione ; Prefettura di Roma ; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 3724/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 30maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] s.p. a., proponendo opposizione all’iscrizione ipotecaria eseguita da quest’ultima su un bene immobile di sua proprietà e prodromica all’esecuzione fondata su cartelle esattoriali per sanzioni a violazioni del codice della strada. Sul presupposto che fosse stata eseguita per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, domandò la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria; sull’ulteriore presupposto dell’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (avuto riguardo all’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli stessi verbali di accertamento delle violazioni), domandò l’accertamento negativo dell’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di procedere ad esecuzione forzatanei suoi confronti. Nella contumacia della Prefettura e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitesi in giudizio, il Tribunale di Romaaccolse parzialmente l’opposizione, disponendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ma riconoscendo il diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata. La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (unico convenuto costituitosi nel secondo grado di giudizio), ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto violato il divieto di ius novorum, sul rilievo che l’appellante avessededotto per la prima volta , con l’atto di impugnazione, che l’avviso di ricevimento prodotto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si riferisse alla comunicazione con raccomandata di una iscrizione ipotecaria diversa da quella che aveva formato oggetto di opposizione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, cui non ha risposto alcuno degli intimati. C.C. 01.12.2022 N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. In vista della fissata adunanza camerale del 9 giugno 2022 , i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, oltre ad insistere – peraltrosolo in via subordinata – per l’accoglimento del ricorso, hanno invocato, in via principale, declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazionedelle spese, avuto riguardo all’importo (inferiore a 1.000 Euro) e al carattere temporalmente risalente (al periodo anteriore al 2010) del debito portato dalle cartelle. All’esito della predetta adunanza,con ordinanza interlocutoria del 12 settembre 2022, questa Corte, rilevato un vizio nella notifica del ricorso ad AdER– Agenzia d elle Entrate Riscossione , ne ha ordinato la rinnovazione, presso la sede legale. Ritualmente eseguito tale incombente e rimasta intimata la destinataria della rinnovazione della notifica, la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza ca merale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. I ricorrenti hannodepositato ulteriore breve memoria, riportandosi alla precedente e al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso è stato ritualmente eseguito nei termini stabiliti con l’ordinanza di questa Corte del 12 settembre 2022 (cfr. la nota di deposito con allegate ricevute di consegna ed accettazione di notifica a mezzo PEC del ricorso e dell’ordinanza ad A g enzia delle Entrate - Ri scossione, recante la data dello stesso 12 settembre 2022). 1.1.Con il primo motivo vengono denunciatiomesso esame di fatto decisivo, nonché violazione efalsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.. I ricorrenti deducono che, a seguito della produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell’avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione dell’intervenuta iscrizione ipotecaria, la contestazione della riferibilità dell’avviso medesimo all’iscrizione C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ipotecaria opposta era stata tempestivamente formulata già nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., ovverosia nel primo atto processuale utile , succe ssivo alla produzione documentale di parte convenuta. Sostengono c h e, pertanto, l’eccezionedi riferibilità, dell’avviso di ricevimento depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad altra iscrizione ipotecaria, formulata con l’atto di citazione in appello, non poteva ritenersi “nuova”, ai sensi e per gli effetti dell’art.345 cod. proc. civ., con conseguente erroneità in diritto della statuizione di inammissibilità dell’appello. 1.2.Con il secondo motivo viene lamentata la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., nonché degli art t. 2, 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, contenente il regolamento, applicabile ratione temporis, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012. I ricorrenti deducono che il giudice d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dopo averlocondannato, secondo il principio della soccombenza, al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha tuttavia proceduto ad una liquidazione eccessiva delle spese medesime, avuto riguardo al valore della controversia (circa 200,00Euro) e ai parametri contenuti nel citato decreto ministeriale. Evidenziano che l’importo liquidato (Euro 2.775,00) è di molto superiore a quello massimo liquidabile, in base ai suddetti parametri , con riguardoai giudizi rientranti nello scaglione di riferimento. 3. I motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo allo ius superveni e ns costitui t o dall a disciplina contenuta nell’art. 4 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, d a lla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , la C.C. 01.12.2022 N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui applicazione è stata implicitamente invocata dagli stessi ricorrenti con lememorie depositat e in vista dell e adun an z e cameral i . L’art.4, comma 1, prima parte, del suddetto decreto-legge dispone che i debiti di importo residuo, alla data d ella sua entrata in vigore, fino a1.000,00 Euro , comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui alprecedente art. 3, sono «automaticamente annullati». Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. Nella specie,i debiti litigiosi, computati in base alla somm atoria dei carichi (Cass. 27/08/2020, n. 17966; Cass. 15/07/2021, n. 20254), non eccedono il limite di valore fissato dalla norma; i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ivi tassativamente indicati. Verificatesitali condizioni, l’annullamento ai sensi del citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, opera automaticamente ipsoiure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina - in conformità ad un principio già reitera ta mente affermato da questa Corte, dal quale, allo stato, non vi è motivo di C.C. 01.12.2022 N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. discostarsi - l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass.09/11/2022, n. 33059). Le spese processualidi tutti i gradi del giudizio, in dipendenza della definizione ope legis della controversia , devono essere compensate (Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass.17/08/2022, n. 24853; Cass.09/11/2022, n. 33059). P.Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del proc