CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 14397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Con l'unico motivo si contesta l'omessa esclusione della recidiva senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza sull'esistenza della pericolosità sociale, dei precedenti penali ed il collegamento con il reato commesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _LER1A oggi, 13 022 I