CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il GIP aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere emessa il 30 aprile 2019 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. o, in subordine, di revoca per cessazione delle esigenze cautelari; ha, inoltre considerato manifestamente irrilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione al principio del ne bis in idem. Premetteva che il Murano era stato attinto da due ordinanze applicative della misura della custodia in carcere: - la prima, emessa in data 12 ottobre 2013 ed eseguita in data 16 gennaio 2014, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con condotte accertate fino al 2010, definitivamente accertato con sentenza definitiva di condanna; - la seconda, eseguita in data 26 giugno 2019, sempre per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione ad associazione mafiosa, clan Contini), con condotta permanente dal 2011 fino a tutto il 2016, accertato con sentenza di condanna in primo grado che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e quello associativo oggetto della precedente condanna. Rilevava che, alla luce degli addebiti cautelari ed in particolare della diversa epoca di consumazione dei reati associativi, non poteva operare in favore del Murano né il divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. né l'istituto della contestazione a catena. Riguardo alla regola, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen della retrodatazione del termine di durata massima all'ordinanza cautelare eseguita per prima in ordine di tempo, osservava che essa non può trovare applicazione per il difetto del presupposto della consumazione del reato, oggetto della seconda ordinanza, in epoca anteriore all'emissione della prima. Il reato associativo contestato al Murano nell'ordinanza del 26 giugno 2019, infatti, si è protratto fino a tutto il 2016, quindi anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza del 12 ottobre 2013, eseguita in data 16 gennaio 2014. Né in senso contrario poteva valorizzarsi il dato che il Murano a seguito dell'esecuzione della prima ordinanza era rimasto ininterrottamente detenuto; non è stata, infatti, raggiunta la prova della sua estromissione o del suo recesso dal sodalizio o di altro atto interruttivo della permanenza nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata. In ogni caso, alla data in cui è stato disposto il giudizio abbreviato nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, il 30 dicembre 2014, la condotta associativa contestata nella seconda ordinanza, in rapporto di connessione qualificata con l'addebito del primo provvedimento cautelare, non era ancora desumibile dagli atti non solo in ragione dell'epoca di deposito della informativa conclusiva, ma soprattutto dell'epoca, nettamente successiva, in cui sono state rese dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizi [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo verticistico assunto dal Murano all'interno del clan in epoca più recente. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, infine, il Tribunale richiamava quanto già osservato in una recente ordinanza, sempre resa nei confronti del Murano, che aveva escluso l'acquisizione di elementi idonei a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cod. pen. suffragata dalla lunga e radicata appartenenza al sodalizio con la progressiva assunzione di posizioni organizzative di maggiore rilievo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Murano per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando tre motivi, la cui esposizione è preceduta da una premessa in cui si evidenza che tutti i fatti accertati con la sentenza che ha definito in primo grado il procedimento in cui è stata emessa la seconda ordinanza cautelare, a prescindere dalla contestazione formale del reato associativo fino al 2016, sono tutti antecedenti rispetto alla carcerazione in esecuzione della prima ordinanza, e che non sono ravvisabili emergenze probatorie attestanti la prosecuzione della condotta associativa durante il prolungato stato di detenzione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive. Il Tribunale si è limitato a constatare l'indiscussa epoca di consumazione dei reati come risultante dalla formale contestazione, ma ha eluso la principale questione sollevata dalla difesa, in un'ottica di giustizia sostanziale, ossia la grave lesione del diritto di difesa provocata dall'arbitraria ed artificiosa scelta del pubblico ministero di procedere nel primo procedimento ad una contestazione del reato associativo in forma chiusa, fino al 2010, e non in forma aperta, nonostante, al momento dell'esecuzione della ordinanza cautelare nel 2014 e comunque alla data del rinvio a giudizio, disposto nel gennaio 2015, fossero stati acquisiti tutti gli elementi di prova relativi al periodo successivo a cominciare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni telefoniche con il Rullo. D'altra parte, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di reati permanenti l'indicazione nel capo di imputazione della data di accertamento non produce sul piano della contestazione una circoscrizione temporale del fatto da accertare e non incide sulla data di consumazione perché tra i due momenti non vi è sovrapposizione. Nei reati associativi, che hanno natura di reato necessariamente permanente, l'epoca di consumazione va fissata la momento delle decisione di primo grado che segna convenzionalmente la cessazione delle effetti lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Conseguentemente, la data indicata nel capo di imputazione elevato nei confronti del Murano, lungi dall'individuare la data, effettiva ed immodificabile, di cessazione della permanenza indica il momento in cui sono venuti a compiuta esistenza gli elementi strutturali necessari per il perfezionamento della fattispecie contestata.Tanto premesso, sussistono tutte le condizioni previste per l'applicazione della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.: i fatti-reato oggetto delle due ordinanze non solo sono connessi tra loro ma sono stati tutti commessi prima del 2014, quindi anteriormente al primo titolo cautelare, dovendosi prendere in considerazione le prove utilizzate in entrambi i giudizi e non certo il frazionamento artificiale del tempus commissi delcti operato al pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. laddove rende ammissibile che il pubblico ministero "spezzetti" la condotta di un reato permanente, pur unitariamente commesso, senza interruzioni sul piano temporale, attraverso una fittizia posticipazione della condotta e la contestazione di più incriminazioni con conseguente pluralità di condanne a fronte di un unico reato. Il Tribunale si è limitato ad esaminare la questione di natura cautelare legata all'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; non ha, invece, affrontato la questione di costituzionalità incentrata sul tema dell'inesistenza nel nostro ordinamento di norme che inibiscono effetti giuridici negativi per l'imputato derivanti dall'illegittima procrastinazione della contestazione da parte del pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per mancanza e sostanziale illogicità dell'apparato argomentativo a sostegno delle esigenze cautelari. Non sono stati considerati elementi nuovi rispetto all'accertamento delle esigenze cautelari compiuto in sede di riesame né il sopravvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in sede di cognizione, con la conseguente necessità di valutare, ai fini della pena complessiva finale dell'unico reato conseguente all'unificazione, anche la carcerazione presofferta per il precedente titolo di reato, né l'emenda carceraria. In senso favorevole al loro apprezzamento depongono il valore relativo e non assoluto della preclusione derivante dal giudicato cautelare e la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo ripropone in via meramente confutativa criticità già esaminate correttamente dal provvedimento impugnato. E' pacifico che il reato associativo possa essere contestato in forma chiusa. Ne segue, che non ricorre una ipotesi di contestazione a catena con retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare nei termini previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui l'ordinanza emessa successivamente abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza" (da ultimo Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274511). Il provvedimento limitativo della libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina, tuttavia, una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840). Il Tribunale, in sintonia con gli esposti principi, ha escluso la sussistenza delle condizioni per operare l'invocata retrodatazione, osservando che la partecipazione del Murano al sodalizio mafioso nel periodo dal 2011 e fino al 2016, per di più con un ruolo diverso e di maggior rilievo rispetto al passato, era stato oggetto di accertamento in sede di cognizione con sentenza ancora non irrevocabile che non aveva delimitato l'epoca della permanenza della condotta partecipativa entro confini temporali diversi da quelli indicati nell'imputazione sulla scorta degli elementi di prova acquisti nel giudizio. Non può, peraltro, accedersi alla diversa lettura di tale compendio probatorio proposta dalla difesa perché generica e fondata su atti nemmeno allegati al ricorso, così come imposto dal principio dell'autosufficienza. In ogni caso, il ricorrente non aggredisce le argomentazioni, di per sé decisive, con cui il provvedimento, nell'escludere il requisito dell'"anteriore desumibilità" degli atti, posti a fondamento dell'addebito per il quale è stata emessa la seconda ordinanza, rispetto all'emissione della prima, ha evidenziato che alla data in cui è stato disposto il giudizio abbreviato nel primo procedimento (30 dicembre 2014), non erano stati ancora acquisti i principali elementi indizianti relativi alla partecipazione del Murano al clan Contini dal 2011 fino a tutto il 2016, contestata nel secondo titolo. Infatti, non era stata depositata l'informativa finale e soprattutto non erano state ancora rese le determinanti rivelazioni del collaboratore di giustizia Schettino.2. La questione di illegittimità costituzionale, peraltro posta in termini non del tutto comprensibili e comunque generici senza nemmeno indicare le norme della Costituzione asseritamente violate, pone temi che, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata, sono stati esaminati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 53 del 2018. Tale pronuncia ha ribadito la conformità ai principi costituzionali degli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di contestazione dei reati permanenti ed in particolare dei reati associativi, definito "diritto vivente di matrice giurisprudenziale". Al riguardo, la Consulta ha osservato che è legittima tanto la scelta del pubblico ministero, principalmente nei casi di acquisizione graduale della prova, di promuovere l'azione penale anche se la permanenza è ancora in corso (diversamente, la protrazione della condotta antigiuridica sottrarrebbe il reo alla punizione) quanto quella, in caso di persistenza del reo nell'illecito anche dopo la condanna, di instaurare un ulteriore procedimento penale al fine di reprimere la condotta successiva, anche se posta in essere in stato di detenzione dell'associato. Infatti, il divieto di un secondo giudizio riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere. Pertanto, al fine di stabilire per quale porzione il reato permanente deve ritenersi coperto dal giudicato, e dunque non ulteriormente giudicabile (con conseguente operatività, in caso di inosservanza del divieto, del regime previsto dall'art. 669 cod. proc. pen.), occorre tenere conto delle modalità di formulazione dell'imputazione. D'altra parte, l'eventuale eccesso di rigore del regime sanzionatorio è temperato adeguatamente dalla possibilità, prevista dall'ordinamento, di applicare la disciplina della continuazione in sede esecutiva attraverso lo strumento previsto dall'art. 671 cod. proc. pen., in forza del quale, quando siano state pronunciate più sentenze o decreti penali irrevocabili in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giudice dell'esecuzione può applicare, su istanza del condannato o del pubblico ministero - laddove ne sussistano i presupposti - la disciplina del reato continuato (oltre a quella del concorso formale di reati), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. 3. Il terzo motivo è interamente versato in fatto e non si confronta con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata che, a prescindere dalla corretta applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha desunto il pericolo concreto ed attuale di retrazione della condotta criminosa da specifici elementi, quali la protrazione della condotta delittuosa per un lungo periodo (fin dagli anni '90) e la conseguenziale radicata appartenenza al sodalizio con la progressiva assunzione di ruoli sempre più rilevanti (anche di killer), ritenuti plausibilmente circostanze sintomatiche più pregnanti rispetto a quelle allegate dalla difesa ovvero la detenzione sofferta dal 2014 al 2017 e lo svolgimento di attività lavorativa negli anni più recenti, peraltro in via saltuaria e a tempo parziale. 4. Per quanto esposto, il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa nella proposizione di tale impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancel