CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di NolaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 novembre 2025, depositata il 21 novembre 2025,il Tribunale di Nola ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Grazioli avente ad oggetto la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine didemolizione del manufatto per la cui realizzazione la stessa [OSCURATO:PERSONA], era statocondannata con sentenza irrevocabile emessa il 18 febbraio 2016 dallo stessoTribunale, definitiva l’11 aprile 2016.2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], sottoponendo alla Corte ununico, articolato, motivo col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 36 bis ,comma 4, d.P.R. 380 del 2001., e il correlato il vizio di motivazione, in quanto ilgiudice dell'esecuzione, errando in diritto e travisando i fatti, ha affermato il difettodi legittimazione della ricorrente in virtù della avvenuta acquisizione del benedemolire demonio comunale invero insussistente.Si deduce in tal senso che l'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, consentenza dell'11 ottobre 2023, e analogamente la giurisprudenza maggioritaria delTar [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sulla natura della mancata ottemperanza all'ordinedi demolizione ha affermato, tra l'altro, che l'atto di acquisizione del bene alpatrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del2001, ha natura dichiarativa e comporta l'acquisto ipso iure del bene identificatonell'ordinanza di demolizione, mentre ha natura parzialmente costitutiva inrelazione all'area ulteriore acquisita in aggiunta al manufatto abusivo, qualora conesso sia identificata per la prima volta.Il TAR [OSCURATO:PERSONA], inoltre, con sentenza n. 6036 del 2 settembre 2025 -allegata all'istanza presentata al giudice dell'esecuzione - dopo aver annullato ilprovvedimento di sgombero adottato nei confronti della ricorrente dal Comune diS. [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato sulla legittimità dell'acquisizione degli immobili alpatrimonio comunale, evidenziato che l'ordinanza comunale di acquisizione avevaomesso di specificare adeguatamente a quali immobili fosse riferita, limitandosi ariportare le coordinate catastali senza specificare la parte sottratta alla dispostademolizione per via del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2789 del 2023.Ne consegue che il provvedimento di sgombero è stato indiscutibilmenteeliminato dalla richiamata pronuncia del TAR e che, del resto, neppure risultaconfigurabile l'effetto acquisitivo immediato, posto che alla ricorrente non è statonotificato alcun atto di accertamento di inottemperanza. Inoltre, si assume che lalegittimazione e l'interesse sarebbero in ogni caso sussistenti in ragione dellaperdurante occupazione dell'immobile da parte della ricorrente.Sotto altro profilo l'ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui haribadito che sarebbe stata seguita la procedura esecutiva delineata dal Protocollod’intesa sottoscritto dal Comune di Nola con la Procura presso la Corte d'appellodi Napoli, per aver travisato la circostanza, documentalmente provata, che ilcomune avesse affidato l'incarico di eseguire la demolizione ad una ditta privata,in violazione dell'art 665 code proc pen che poi avere una competenza esclusivadel ministero per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari e del d.P.R. 30 maggio2002 (T.U. Spese di giustizia) che parimenti ribadisce la competenza delmagistrato.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del29 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso dovendo escludersi la lamentataviolazione di legge, quanto al difetto di legittimazione, atteso che, stante la pacificainottemperanza della ricorrente all'ordine di demolizione, si è certamente verificatal'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente,che si determina indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamentoformale dell'inottemperanza; quanto alla regolarità della procedura di esecuzionedell'ordine di demolizione, considerata l'insussistenza di un interesse delrichiedente a dedurre vizi della procedura esecutiva, oltretutto nel caso di specieconforme al protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica e la ProcuraGenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse oltre chemanifestamente infondato.1.1. È il caso di riassumere i fatti che hanno preceduto la proposizionedell'incidente di esecuzione la cui definizione ha dato origine al provvedimento oraimpugnato: da quanto risulta in atti, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], consentenza del 18 febbraio 2016, irrevocabile l'11 aprile 2016, è stata condannataalla pena di giustizia, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. 380 del 2001e 181 del d.lgs 42 del 2004 e altri, nonché al ripristino dello stato dei luoghi condemolizione delle opere abusive; il 19 febbraio 2019 la Procura, nell’ambito delprocedimento R.E.S.A n. 23/2017, verificava l'inottemperanza all'ordine didemolizione, ma il responsabile d'Area del Comune di [OSCURATO:PERSONA] acquisivaformalmente il bene al patrimonio del Comune soltanto con successiva ordinanzan. 3 del 7 marzo 2024; il responsabile d'Area del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA],richiamando il progetto definitivo trasmesso dalla Procura, con ordinanza n. 5 del20 giugno 2024 disponeva quindi le operazioni di sgombero, avverso quest'ultimaordinanza la [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che annullava ilprovvedimento di sgombero in quanto non emesso dall'autorità giudiziaria; quindicon provvedimento del 13/10/2025, regolarmente notificato alla ricorrente, laProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola adottava l'ordinanza disgombero dell'unità abitativa.La pronuncia del Tribunale amministrativo ampiamente richiamata nelricorso, non riguarda, evidentemente, l’ordine di demolizione emesso nelprocedimento R.E.S.A. n. 23/20017 e nemmeno l'ingiunzione amministrativa ademolire a cui è risultata inottemperante, ma attiene alla fase esecutiva delprocedimento di demolizione.1.2. Ora, la ricorrente non ha lamentato di non aver ricevuto l'ingiunzioneamministrativa a demolire, essendosi limitata a denunciare invece l'asseritacarenza di un regolare accertamento di inottemperanza rispetto al predettoprovvedimento.Ebbene, va ribadito in proposito che l'ingiustificata inottemperanza all'ordinedi demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghientro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autoritàamministrativa determina, per effetto dell’art. art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del2001 l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera edell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessatodell'accertamento formale dell'inottemperanza (Sez. 3, Sentenza n. 17418 del04/04/2023, Rv. 284661 - 01. Vedi, in termini analoghi, nel ribadire la necessariaprevia adozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autoritàamministrativa, Sez. 3, Sentenza n. 39461 del 23/10/2025, Rv. 288990 - 01),Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidatanel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comportal'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile delComune. In base al comma 4 dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001,l'accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedereall'iscrizione nei registri immobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui ilrelativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente naturameramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzarel'acquisto a titolo originario della proprietà in capo all'amministrazione, che si è giàprodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza iltermine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr., explurimis, C.d.S., Sez. IV, 17 agosto 2021, n. 5901; C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2015,n. 1884). L'effetto ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis inforza dell'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione.Dalle considerazioni che precedono va perciò ribadito che la notificadell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato ha solo funzione certificativadell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, sicché l'eventuale omessanotifica di tale provvedimento non incide sull'effetto acquisitivo al patrimonio delComune, che si produce ipso facto decorso infruttuosamente il termine di novantagiorni fissato per la demolizione dell'immobile abusivo.1.3. Nel caso in esame, come detto, l'inottemperanza all'ingiunzione didemolizione era stata accertata nell'ambito della procedura sin dal febbraio 2019,il motivo di ricorso, tuttavia, non investe in alcun modo tale dirimente circostanza,per cui, sotto questo profilo, risulta altresì generico per aspecificità estrinseca.1.4. Non assume, del resto, alcun rilievo l’asserita irregolarità dellaprocedura amministrativa per l'affidamento delle opere di demolizione, in quantoil condannato che promuove incidente di esecuzione per la revoca dell'ordine didemolizione del manufatto abusivo non ha interesse a dedurre vizi delprocedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica perl'affidamento dei lavori, poiché l'eventuale accoglimento della doglianza, purimponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venir meno l'attoimpugnato (Sez. 3, n. 7637 del 07/02/2023, Rv. 284153 - 01).2. La decisione del Tribunale di Nola, che ha rilevato il difetto dilegittimazione dell'istante per essere la proprietà dell'immobile definitivamenteacquisita al patrimonio comunale, è pertanto certamente corretta e in linea con lagiurisprudenza di legittimità.Va rilevato in proposito che costituisce principio ormai consolidato di questaCorte quello secondo cui l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobileabusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine didemolizione in capo al responsabile dell'illecito (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019,Centioni, Rv. 277500 – 01; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133- 01), ma anche l'ulteriore principio in virtù del quale il condannato cui sia statoconcesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allademolizione dell'immobile ha sempre un interesse qualificato ad opporsiall'ingiunzione alla demolizione stessa„ anche quando il bene non sia più di suaproprietà.In conclusione, nel caso in cui il condannato, destinatario dell'ingiunzione ademolire, non sia più proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale sullostesso, l'interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento deveessere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo ereale derivante dall'annullamento dell'atto (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023 dep.2024, Rv. 286047 – 01). La legge processuale non ammette l'esercizio del dirittodi impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza chealla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nelsenso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e nonun mero interesse di fatto (in tal senso, Sez. U, Serafini, nonché Sez. U, Massaria,secondo cui la concretezza dell' interesse non può dunque che essere parametrataal raffronto tra quanto statuito dal provvedimento impugnato e quanto, conl'impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere).Nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendosi limitata la ricorrente arappresentare una situazione di fatto, priva di valenza giuridica, ascritta dallaprima alla permanenza della stessa nella materiale disponibilità dell'immobileabusivo ormai definitivamente acquisito al patrimonio del Comune, che, peraltro,non ha inteso dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici per cui haavviato la procedura per la demolizione, previo sgombero dell'occupante;oltretutto, anche sotto quest’ultimo profilo, il motivo sottoposto pecca altresì digenericità in quanto il Tribunale di Nola aveva offerto in proposito un ulterioreelemento motivazionale, non investito da alcuna censura, costituito dallacircostanza, emersa dagli atti del procedimento di esecuzione, che l'immobile fossein realtà occupato da un soggetto diverso dalla ricorrente.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimentononché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 25 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]