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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25468/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 15 dicembre 2025, laCorte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX di riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti pronunce: a) sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 27 ottobre 2022, di condanna per il reato dicui all’art. 73 quinto comma D.p.r. 309 del 1990, commesso il 11/02/2022; b)sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 18 aprile 2023, di condanna per ilreato di cui all’art. 73 quinto comma D.p.r. 309 del 1990, commesso il17/04/2023; c) sentenza della Corte di appello di Roma, emessa il 02 maggio2025, di condanna per il reato di cui all’art. 73 primo comma D.p.r. 309 del1990, commesso il 26/08/2024.Il decidente ha ritenuto che l’omogeneità delle norme giuridiche violate ela condizione di tossicodipendenza del condannato non fossero sufficienti afondare la sussistenza di un disegno unitario tra le condotte criminose, inragione dell’elevato arco temporale che le separa, essendo i reati staticommessi a oltre un anno di distanza l’uno dall’altro.2.

XXXXXXXX, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso percassazione deducendo illogicità e carenza della motivazione nonché erroneainterpretazione della legge penale con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen.Premesso che lo stato di tossicodipendenza costituisce, per sceltanormativa, uno degli indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso,la Difesa evidenzia di avere chiesto il riconoscimento della continuazionerichiamando lo status di tossicodipendente del condannato, l’omogeneità dellasostanza oggetto di spaccio in tutti i fatti (cocaina), l’analogia delle modalitàesecutive e il comune contesto territoriale di maturazione delle condotte (zonaPrima Porta).

Nondimeno, la Corte – con motivazione scarna – ha respintol’istanza sul solo presupposto della distanza temporale tra i reati, trascurando,in tal modo, il legame degli illeciti con la tossicodipendenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ValentinaManuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reatocontinuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata edunitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mentedel reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deveessere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lucedell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso,non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari,Rv. 267596).L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementiindizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevitàdel lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati,l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimisoggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, Esposti e altro,Rv. 266413)L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora,malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diversefattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere lapreventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità diquelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori(da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro,Rv. 254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di persé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimentodella continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamenteche nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod.proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine alriconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati sianofrutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto sel'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendentee se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminosealla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi,le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita,la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali,lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allostato di tossicodipendenza.Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutatocome elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso conriguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014 - Rv. 261490).3.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha ragionevolmenteargomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegnocriminoso in ragione del considerevole lasso temporale che separa le condottedelittuose, commesse rispettivamente l’11 febbraio 2022, il 17 aprile 2023 eil 26 agosto 2024; circostanza che, in assenza di altri significativi elementi,costituisce dato significativo per indicare una programmazione separata deidelitti.Il giudice dell’esecuzione, in ossequio al disposto dell'art. 671 cod.proc. pen., ha inoltre preso in considerazione la tossicodipendenza delsoggetto, correttamente argomentando che tale condizione, da sola, nonpossa costituire elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo dellacontinuazione.Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata,elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di unapreventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo deireati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro lineaessenziale.La necessità di tale preventiva programmazione sussiste anche inpresenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudicedell'esecuzione deve tenere conto di tale condizione per verificare laplausibilità di una preventiva programmazione unitaria, mentre non può - inquanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielopermette - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo"stile di vita" del soggetto tossicodipendente.

In sostanza, la modifica dell'art.671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto dicontinuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori didelitti resta la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., chei reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraindicato.Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi dellasussistenza della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti, senza,tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudicedell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o dievidenziare in essa significative carenze.4.

L’impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorsoconsegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 15 dicembre 2025, laCorte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX di riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti pronunce: a) sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 27 ottobre 2022, di condanna per il reato dicui all’art. 73 quinto comma D.p.r. 309 del 1990, commesso il 11/02/2022; b)sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 18 aprile 2023, di condanna per ilreato di cui all’art. 73 quinto comma D.p.r. 309 del 1990, commesso il17/04/2023; c) sentenza della Corte di appello di Roma, emessa il 02 maggio2025, di condanna per il reato di cui all’art. 73 primo comma D.p.r. 309 del1990, commesso il 26/08/2024.Il decidente ha ritenuto che l’omogeneità delle norme giuridiche violate ela condizione di tossicodipendenza del condannato non fossero sufficienti afondare la sussistenza di un disegno unitario tra le condotte criminose, inragione dell’elevato arco temporale che le separa, essendo i reati staticommessi a oltre un anno di distanza l’uno dall’altro.2. XXXXXXXX, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso percassazione deducendo illogicità e carenza della motivazione nonché erroneainterpretazione della legge penale con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen.Premesso che lo stato di tossicodipendenza costituisce, per sceltanormativa, uno degli indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso,la Difesa evidenzia di avere chiesto il riconoscimento della continuazionerichiamando lo status di tossicodipendente del condannato, l’omogeneità dellasostanza oggetto di spaccio in tutti i fatti (cocaina), l’analogia delle modalitàesecutive e il comune contesto territoriale di maturazione delle condotte (zonaPrima Porta). Nondimeno, la Corte – con motivazione scarna – ha respintol’istanza sul solo presupposto della distanza temporale tra i reati, trascurando,in tal modo, il legame degli illeciti con la tossicodipendenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, ValentinaManuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reatocontinuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata edunitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mentedel reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deveessere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lucedell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso,non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari,Rv. 267596).L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementiindizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevitàdel lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati,l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimisoggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, Esposti e altro,Rv. 266413)L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora,malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diversefattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere lapreventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità diquelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori(da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro,Rv. 254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di persé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimentodella continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamenteche nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod.proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine alriconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati sianofrutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto sel'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendentee se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminosealla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi,le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita,la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali,lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allostato di tossicodipendenza.Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutatocome elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso conriguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 - dep. 03/12/2014 - Rv. 261490).3. Ciò premesso, la Corte territoriale ha ragionevolmenteargomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegnocriminoso in ragione del considerevole lasso temporale che separa le condottedelittuose, commesse rispettivamente l’11 febbraio 2022, il 17 aprile 2023 eil 26 agosto 2024; circostanza che, in assenza di altri significativi elementi,costituisce dato significativo per indicare una programmazione separata deidelitti.Il giudice dell’esecuzione, in ossequio al disposto dell'art. 671 cod.proc. pen., ha inoltre preso in considerazione la tossicodipendenza delsoggetto, correttamente argomentando che tale condizione, da sola, nonpossa costituire elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo dellacontinuazione.Il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata,elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di unapreventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo deireati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro lineaessenziale.La necessità di tale preventiva programmazione sussiste anche inpresenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudicedell'esecuzione deve tenere conto di tale condizione per verificare laplausibilità di una preventiva programmazione unitaria, mentre non può - inquanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielopermette - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo"stile di vita" del soggetto tossicodipendente. In sostanza, la modifica dell'art.671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto dicontinuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori didelitti resta la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., chei reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraindicato.Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi dellasussistenza della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti, senza,tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudicedell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o dievidenziare in essa significative carenze.4. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorsoconsegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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