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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 03162/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 36896-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore in carica, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, già LOCAFIT - [OSCURATO:PERSONA] SPA, in persona del Procuratore pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2023 CAVOUR 228/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 4 ADENZATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2250/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019; R.G.N. 36896/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 21 dicembre 2022, unitamente all'accettazione della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni daila comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno .

I 2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 36896-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore in carica, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, già LOCAFIT - [OSCURATO:PERSONA] SPA, in persona del Procuratore pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2023 CAVOUR 228/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 4 ADENZATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2250/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019; R.G.N. 36896/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 21 dicembre 2022, unitamente all'accettazione della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni daila comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno . I 2.
Decreto Cassazione n. 03162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris