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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01719/2026

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torinoemessa in data 28 novembre 2023 nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della illogicità della motivazione, la mancata considerazione del giudicato cautelare, cheaveva, già a suo tempo, espresso dubbi sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, della sentenza con cui il còrreo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall’imputazione di falsa testimonianza (proprio con riferimento alle dichiarazioni con cui escludeva che,assieme a lui , avesse partecipato alla rapina anche l’odierno ricorrente).

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto con motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati.

2. Le doglianze che richiamano le valutazioni espresse nell’incidente cautelare non sono deducibili ritualmente, in quanto non riconducibili –con ogni evidenza – ad alcuna delle fattispecie processuali tassativamente indicate dall’art. 630 cod. proc. pen., e risulterebbero, comunque, manifestamente infondate, poiché le pronunce del giudice della cautela non sono vincolanti nel processo di cognizione, ove giudice conserva integro il potere di autonoma valutazione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271-01; Sez.1, n. 18215 del 11/12/2018, dep.2019, Ammendola, Rv. 276527 - 04 ; Sez. 3, n. 4976 del 18 /10/2018, Aloisi, Rv. 275694-02).

3. Quanto alla presunta inconciliabilità tra giudicati, il contrasto di cui all’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni espresse nei distinti giudizi, sia pure dando luogo un diverso epilogogiudiziale (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317- 01; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01).

Nel caso di specie, la Corte milanese ha correttamente posto in rilievo come la sentenza di assoluzione del concorrente [OSCURATO:PERSONA] non avesse riguardato la medesima vicenda storica (rapina alla filiale torinese della Cassa di Risparmio di Fossano), ma «un’imputazione ontologicamente divergente», ovvero la falsa testimonianza ascritta al suddetto [OSCURATO:PERSONA].

Costui, già condannato per la rapina di cui trattasi all’esito di giudizio abbreviato, sentito nel separato processo dibattimentale a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la compartecipazione dell’odierno ricorrente all’episodio delittuoso; il Tribunale subalpino, ipotizzando un mendacio, aveva conseguentemente trasmesso gli atti alla competente Procura.

Nessuna diversa ricostruzione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. emergeva, dunque, residuando solo una perplessità del nuovo giudice sulla idoneità del materiale istruttorio ad affermare la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 372 cod. pen. («Il quadro probatorio concretamente delineatosi, conclusivamente, non consente di ritenere con la necessaria certezza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito nell’escludere che il suo correo sia stato il [OSCURATO:PERSONA]»).

La ricostruzione della vicenda, cristallizzata nel giudicato di condanna ai danni dell’odierno ricorrente, non resta, dunque, minimamente incisa dalla nuova decisione e non risulta configurabile la premessa procedimentale per l’accoglimento dell’istanza di revisione delineata dalla lett. a) dell’art. 630 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torinoemessa in data 28 novembre 2023 nei confronti del suddetto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della illogicità della motivazione, la mancata considerazione del giudicato cautelare, cheaveva, già a suo tempo, espresso dubbi sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, della sentenza con cui il còrreo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall’imputazione di falsa testimonianza (proprio con riferimento alle dichiarazioni con cui escludeva che,assieme a lui , avesse partecipato alla rapina anche l’odierno ricorrente). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto con motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. 2. Le doglianze che richiamano le valutazioni espresse nell’incidente cautelare non sono deducibili ritualmente, in quanto non riconducibili –con ogni evidenza – ad alcuna delle fattispecie processuali tassativamente indicate dall’art. 630 cod. proc. pen., e risulterebbero, comunque, manifestamente infondate, poiché le pronunce del giudice della cautela non sono vincolanti nel processo di cognizione, ove giudice conserva integro il potere di autonoma valutazione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271-01; Sez.1, n. 18215 del 11/12/2018, dep.2019, Ammendola, Rv. 276527 - 04 ; Sez. 3, n. 4976 del 18 /10/2018, Aloisi, Rv. 275694-02). 3. Quanto alla presunta inconciliabilità tra giudicati, il contrasto di cui all’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni espresse nei distinti giudizi, sia pure dando luogo un diverso epilogogiudiziale (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317- 01; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902-01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749-01). Nel caso di specie, la Corte milanese ha correttamente posto in rilievo come la sentenza di assoluzione del concorrente [OSCURATO:PERSONA] non avesse riguardato la medesima vicenda storica (rapina alla filiale torinese della Cassa di Risparmio di Fossano), ma «un’imputazione ontologicamente divergente», ovvero la falsa testimonianza ascritta al suddetto [OSCURATO:PERSONA]. Costui, già condannato per la rapina di cui trattasi all’esito di giudizio abbreviato, sentito nel separato processo dibattimentale a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la compartecipazione dell’odierno ricorrente all’episodio delittuoso; il Tribunale subalpino, ipotizzando un mendacio, aveva conseguentemente trasmesso gli atti alla competente Procura. Nessuna diversa ricostruzione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. emergeva, dunque, residuando solo una perplessità del nuovo giudice sulla idoneità del materiale istruttorio ad affermare la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 372 cod. pen. («Il quadro probatorio concretamente delineatosi, conclusivamente, non consente di ritenere con la necessaria certezza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito nell’escludere che il suo correo sia stato il [OSCURATO:PERSONA]»). La ricostruzione della vicenda, cristallizzata nel giudicato di condanna ai danni dell’odierno ricorrente, non resta, dunque, minimamente incisa dalla nuova decisione e non risulta configurabile la premessa procedimentale per l’accoglimento dell’istanza di revisione delineata dalla lett. a) dell’art. 630 cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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