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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 42646/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensd-r-e- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Per mero errore materiale, nella motivazione della sentenza documento n. 26129 del 10 luglio 2024, n. sez. 794/2024, R.G.N. 44894/2023, resa sui ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'inizio della pag. 5 non sono state riportate le seguenti parole «soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Al riguardo deve».

3. Ritenuto che si tratti di mero errore materiale in quanto la suddetta omissione non inficia in alcun modo la portata decisoria della sentenza sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; che, pertanto, occorre procedere a emendare il predetto errore.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento n. 26129 del 2024 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 44894/23, nel senso che all'inizio della pagina 5 si leggano le ulteriori parole "soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Al riguardo deve".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensd-r-e- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2. Per mero errore materiale, nella motivazione della sentenza documento n. 26129 del 10 luglio 2024, n. sez. 794/2024, R.G.N. 44894/2023, resa sui ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'inizio della pag. 5 non sono state riportate le seguenti parole «soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Al riguardo deve». 3. Ritenuto che si tratti di mero errore materiale in quanto la suddetta omissione non inficia in alcun modo la portata decisoria della sentenza sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; che, pertanto, occorre procedere a emendare il predetto errore. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento n. 26129 del 2024 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 44894/23, nel senso che all'inizio della pagina 5 si leggano le ulteriori parole "soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Al riguardo deve". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42646/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris