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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42789/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro, per la detenzione di cannabis e cocaina in quantità tali da poterne ricavare, rispettivamente, 3.949 e 42 dosi medie singole.

Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, nonché di riconoscimento della continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle doglianze.

2.1. Quanto alla prima, la sentenza impugnata ha compiuto la valutazione complessiva della vicenda, sì come prescritto da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, ritenendo di assegnare prevalenza qualificante al dato ponderale ed all'elevato grado di principio attivo: in assenza di significativi dati di segno antitetico, tale valutazione risulta ampiamente ragionevole e, dunque, qui non sindacabile.

2.2. Riguardo alla seconda, la reviviscenza dell'art. 73, cit., nel testo anteriore alle modifiche del 2006, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda dei casi, a concorso materiale, a concorso formale o a continuazione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro, per la detenzione di cannabis e cocaina in quantità tali da poterne ricavare, rispettivamente, 3.949 e 42 dosi medie singole. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, nonché di riconoscimento della continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle doglianze. 2.1. Quanto alla prima, la sentenza impugnata ha compiuto la valutazione complessiva della vicenda, sì come prescritto da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, ritenendo di assegnare prevalenza qualificante al dato ponderale ed all'elevato grado di principio attivo: in assenza di significativi dati di segno antitetico, tale valutazione risulta ampiamente ragionevole e, dunque, qui non sindacabile. 2.2. Riguardo alla seconda, la reviviscenza dell'art. 73, cit., nel testo anteriore alle modifiche del 2006, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda dei casi, a concorso materiale, a concorso formale o a continuazione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensor
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