CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22255-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2714/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SPA, deducendo, in tema di intermediazione finanziaria, di avere acquistato in più riprese obbligazioni della Repubblica argentina, segnatamente il 27/9/1997, il 7/0/1997, il 14/1/2000; che la banca intermediatrice aveva violato gli obblighi previsti dalle norme codicistiche e dalla normativa speciale di natura sia primaria che secondaria, venendo meno ai doveri di informazione su di essa gravanti, inducendoli ad acquistare titoli ad alto rischio non adeguati al loro profilo ed omettendo di segnalare il conflitto di interessi in relazione alle operazioni eseguite; che in data 25/5/20101 avevano ceduto le obbligazioni ricavandone l’importo di euro 39.295,83=, subendo un danno di euro 118.047,21=, pari alla differenza tra quanto versato per l’acquisto e l’importo ricavato dalla vendita. Essi chiesero che venisse accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della banca [OSCURATO:SOCIETA] e/o all’occorrenza la risoluzione del contratto cd. di investimento, dei rispettivi ordini di acquisto, ovvero dei relativi contratti di borsa, con condanna al risarcimento del danno pari alla perdita subita, oltre interessi legali e/o risarcitori e rivalutazione monetaria; in alternativa chiesero che venissero dichiarati nulli o annullati e, comunque, privi di efficacia i contratti di borsa per l’acquisto delle obbligazioni “Argentina”, anche per vizio di forma, e venisse disposta la restituzione e/o la ripetizione delle somme versate, Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 oltre agli interessi legali e/o risarcitori ed alla rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Roma, per quanto ancora interessa, dopo avere accertato la nullità delle operazioni eseguite nel 1997 perché non precedute dalla sottoscrizione del contratto quadro, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in ragione della insussistenza di un valido atto interruttivo in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio. La Corte di appello di Roma, investita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] del gravame principale avverso detta statuizione, lo ha respinto, accogliendo solo in parte l’appello incidentale svolto dalla banca. Per quanto di rilievo nel giudizio di cassazione, la Corte distrettuale – dopo avere confermato la prima decisione in merito alla nullità delle operazioni eseguite nel 1997 non precedute dalla sottoscrizione del contratto quadro, quanto all’assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione ed alla ricorrenza di una rituale proposizione da parte della banca dell’eccezione di prescrizione - ha, quindi osservato che alcuna ultrapetizione era ravvisabile nell’accertamento della nullità delle operazioni negoziali risalenti al 1997 (quale invalidità derivata dalla nullità del contratto quadro per mancata formalizzazione), in quanto gli investitori avevano proposto espressa domanda, in via alternativa, di accertamento della nullità anzidetta, né ricorreva un’omessa pronuncia, avendo deciso il Tribunale in termini incompatibili con l’accoglimento delle altre domande proposte in via alternativa. Ha quindi rimarcato che l’accertamento della nullità, la cui azione è imprescrittibile, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra domanda che presuppone la validità del contratto, sicché, una volta rilevata la nullità delle operazioni risalenti al 1997, ogni Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 pronuncia circa l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario nella fase esecutiva del contratto, ossia al momento delle operazioni di acquisto risalenti al 1997, era del tutto ultronea. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con due mezzi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione e/o nullità della sentenza per omesso pronunciamento ex art.360, primo comma, nn.3 e 4, cod.proc.civ., in relazione all’art.18 d.lgs. n.415/1996 (anteriore all’omologo art.23 del d.lgs. n.58/1998, cd. TUF) ed all’art.47 Cost., nonché agli artt.99, 100 e 112 cod.proc.civ. ed all’art.2907 cod.civ., in ordine agli effetti della pronuncia di nullità (cd. di protezione) del contratto per la prestazione dei servizi di investimento sulle domande alternative dedotte in giudizio di responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale per violazione degli obblighi informativi di legge. I ricorrenti si dolgono che il giudice di appello - confermando l’impostazione del primo giudice, che aveva ritenuto pregiudiziale l’esame della validità del contratto per le prestazioni del servizio di investimento per poter procedere all’accertamento degli alternativi profili di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - abbia dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto antecedente agli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina del Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 26 settembre e del 7 ottobre 1997 e, al contempo, accertato la prescrizione degli effetti restitutori del controvalore versato dagli investitori per l’acquisto dei bond stessi. Rilevano, in proposito, come opposta sorte abbia avuto la domanda in ordine alla responsabilità contrattuale per l’investimento in analoghe obbligazioni eseguito il 14 gennaio 2000, domanda che era stata accolta, in quanto il contratto stipulato in forma scritta nel 1999 era stato ritenuto valido. Sostengono i ricorrenti che non vi sarebbe pregiudizialità della domanda di nullità del contratto rispetto alle altre; sostengono, altresì che, trattandosi di nullità cd. di protezione, anche ove rilevata d’ufficio, può valere solo a vantaggio dell’investitore, con la conseguenza che – anche avendo rilevato la nullità del contratto- il giudice avrebbe dovuto decidere sulle domande risarcitorie alternative che non presupponevano la validità del contratto. Secondo i ricorrenti, invece, il giudice di appello aveva omesso la pronuncia sulle domande alternative, attuando un erroneo assorbimento perché non vi era un rigetto implicito delle domande risarcitorie in una relazione di pregiudizialità- dipendenza tra l’accertata nullità del contratto quadro e le ipotesi risarcitorie. Sostengono che l’invalidità del contratto non era preclusiva della decisione sulle domande alternative ed in particolare sulla richiesta dell’accertamento della responsabilità precontrattuale o contrattuale e richiama le relazioni che sorgono in virtù di “contatto sociale qualificato”. 1.2. Il primo motivo è infondato. É decisivo osservare che, nel caso di specie l’accertamento della nullità di protezione venne richiesto, sia pure in via alternativa, proprio dai ricorrenti con contestuale domanda Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 restitutoria, e non conseguì ad un accertamento d’ufficio, di guisa che non emerge alcun contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale è l’investitore a poter scegliere se e quando avvalersi della nullità e disporre degli effetti consequenziali (Cass. Sez. U. n. 28314 del 04/11/2019). Va osservato che il giudice, una volta che la questione di nullità sia stata proposta non può non esaminarla con priorità, posto che le ulteriori azioni presuppongono l'accertamento dell'efficacia del contratto e quindi l'accertamento dell'inesistenza di cause di nullità dello stesso; né il giudice può decidere di non esaminare la questione di nullità o prescindere dalla stessa, né può optare per una decisione piuttosto che per l’altra, a secondo delle conseguenze più o meno favorevoli alla parte attrice, perché altrimenti lederebbe la sua terzietà; l’accertamento della nullità del contratto, precede la valutazione di profili di responsabilità che presuppongono la validità del contratto, ed è incompatibile con la configurabilità di responsabilità contrattuale, segnatamente, quella ex art.17 lett. b) del d.lgs. n.415/1996, alla quale i ricorrenti si riferiscono al fol. 16 del ricorso, che appunto necessità di un valido contratto. L’alternatività delle domande impone che prima sia vagliata la ricorrenza o meno del vizio più grave del contratto e cioè la denunciata nullità e che, ove tale vizio venga accertato, ne vengano fatti conseguire gli effetti di legge, anche se ciò nel caso in esame non è potuto avvenire per l’intervenuta prescrizione del diritto restitutorio. Ricorre, altresì, la figura dell'assorbimento in senso improprio perché la decisione assorbente circa l’accertata nullità, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto, nel caso di specie) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass. n. 28995 del 12/11/2018; Cass. n. 2334 del 03/02/2020; Cass. n. 12193 del 22/06/2020). 2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. degli artt. 1173, 1175, 1218, 1337 e 1375 cod.civ. e dell’art.17 del d.lgs. n.415/1996. I ricorrenti, sempre in relazione alle medesime operazioni, invocano la responsabilità contrattuale della banca in virtù della violazione degli obblighi derivanti dal “contatto sociale qualificato”. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto né dalla sentenza impugnata si evince la tempestiva introduzione, nella fase di merito, della questione circa la prospettata responsabilità contrattuale della banca da “contatto sociale qualificato”, né dal motivo di ricorso, in assolvimento dell’onere di specificità del motivo ex art.366 cod. proc. civ., al fine di vincere l’apparente novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015). Va aggiunto che, in memoria, i ricorrenti sostanzialmente ammettono la novità della questione assumendo che la deducibilità della responsabilità da “contatto sociale qualificato” potrebbe avvenire direttamente in sede di legittimità: nemmeno tale assunto può essere condiviso posto che, a differenza che nel precedente di legittimità richiamato in memoria (fol.4), nel presente caso la questione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca nel giudizio di merito è stata Ric. 2020 n. 22255 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22255/2020 Numero sezionale 4133/2022 Numero di raccolta generale 16069/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 assorbita – ed implicitamente rigettata, per le ragioni già prima illustrate – proprio a seguito dell’accoglimento della eccezione di nullità del contratto sollevata dagli stessi investitori. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il ve