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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17853/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26 gennaio 2026 dichiaravainammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto diperquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale diMilano con il quale era stato disposto il sequestro probatorio dei dispositiviinformatici dello stesso; avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1 violazione degli artt. 253, 309, 275 e 125 cod. proc. pen. relativamente aidispositivi informatici, per motivazione apparente in ordine al fine perseguito: ilPubblico ministero avrebbe dovuto esporre quali ulteriori elementi rispettoall’attività di indagine avrebbe potuto portare il sequestro dei dispositivi, e non lagenerica formulazione “elementi dimostrativi della responsabilità dell’indagato”; afronte della contestazione il Tribunale, nel tentativo di integrare la motivazione delPubblico ministero, si era erroneamente soffermato sul fumus commissi delicti,non rispondendo alle censure; nessuna integrazione era stata formulata dallaProcura, in merito alla lamentata carenza motivazionale, neppure all’udienza del26 gennaio 2026, per cui il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto, aventemera finalità esplorativa, non potendolo integrare (peraltro, con una motivazionesolo apparente);1.2 violazione degli artt. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informatico) e fine endoprocessuale(accertamento del fatto di reato) relativamente al profilo temporale di acquisizionedei dati dai dispositivi informatici (da gennaio 2023): era meramente apparente lamotivazione del Tribunale in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura,tanto in relazione alle ragioni di una così “onnivora” apprensione, quanto conriferimento sia alla perimetrazione temporale del periodo di interesse investigativoche alla tempistica di estrazione dei dati, avendo rimesso totalmente alla poliziagiudiziaria la selezione del materiale di interesse probatorio; vi era stata unaapprensione indiscriminata dei dati informatici dell’indagato svincolata da qualsiasicriterio di proporzionalità e il Pubblico Ministero ha l’obbligo di una specificamotivazione quando il lasso temporale di apprensione degli atti è sensibilmentedifforme dal perimetro temporale della imputazione provvisoria, come nel caso inesame (capo di imputazione 10 marzo 2025, periodo di apprensione dal gennaio2023).1.3 violazione degli artt. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informativo) e fine endoprocessuale perseguito(accertamento del fatto di reato) relativamente al profilo delle “parole chiave”: ilPubblico ministero aveva indicato parole chiave del tutto generiche, scollegatedall’incolpazione e sovrapponibili all’attività lavorativa dell’indagato; la presenzadi parole chiave non conferenti rispetto alla posizione dell’indagato non eranosufficienti a sopperire il vizio di motivazione in ordine alle specifiche informazionioggetto di ricerca, ai criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, alla perimetrazione temporale dei dati diinteresse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporaledell’imputazione provvisoria ed ai tempi entro cui verrà effettuata la selezione conconseguente restituzione anche della copia informativa dei dati non rilevanti;1.4 violazione degli art. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informatico) e fine endoprocessuale perseguito(accertamento del fatto di reato) relativamente all’omessa indicazione del termineper procedere all’estrazione dei dati; nonostante, all’apparenza, nel decreto diperquisizione e sequestro venisse dato atto dell’iter da seguire per l’estrazionedella copia mezzo e della copia fine, in realtà non vi era alcuna cadenza temporale;la continua permanenza delle copie mezzo presso la P.G. incaricata senza alcunaindicazione sulla tempistica dell’estrazione della copia fine, comportava una gravelesione del diritto alla riservatezza dell’indagato, nonché dei principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità atteso che, tra l’altro, essendo lo stessoun imprenditore che si occupava dei medesimi articoli di moda per i quali eraindagato, nella sua normale attività, attraverso la ricerca sui suoi dispositivitramite le parole chiave indicate, potevano emergere segreti aziendali nonpertinenti al giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] generale presentava note scritte con le quali chiedevadichiararsi inammissibile il ricorso osservando, in particolare, che essendo statorestituito il telefono cellulare al ricorrente in esito all'estrazione di "copia forense"(come dal ricorrente stesso affermato in ricorso cfr. pag. 3) e non essendo statadimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilitàesclusiva dei dati contenuti nella copia estratta, il ricorso risultava inammissibileper carenza di interesse all’impugnazione.3.

Il difensore depositava memoria di replica nella quale rileva che l’interesseconcreto ed attuale deve ritenersi sussistente a fronte della disponibilità che laProcura continua a detenere della copia integrale, senza aver mostrato alcunintento di voler procedere all’estrazione della “copia fine”; né nel decreto era stataindicata alcuna tempistica al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Si deve infatti ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01)Tale non è il caso in esame, nel quale non può dirsi vi sia una assenza dimotivazione, ma viene piuttosto messo in discussione il percorso argomentativodel Tribunale del riesame che, in particolare, ha osservato:- quanto alla natura meramente esplorativa del sequestro, che il Pubblicoministero aveva specificato che era verosimile che nei dispositivi informaticifossero contenuti elementi idonei alla ricostruzione delle attività illecite (pag.3)- quanto alle parole chiave che ne erano state indicate coerenti con l’attivitàillecita ipotizzata (pag.4);- che era stato indicato un periodo temporale di perimetrazione dei dati(pag.4);- che il Pubblico ministero si era riservato l’estrazione di copie appenapossibile esplicitando le ragioni per le quali non era stato procedereimmediatamente (pag.4);Peraltro, non è contestato che il telefono cellulare (unico oggetto di cui sidiscute) sia stato restituito all’indagato, per cui si deve ribadire che “in tema disequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti datiinformatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense",è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalitàdel mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a finiinvestigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesseconcreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.(Fattispecie relativa al sequestro di uno "smartphone" (Sez.3, n. 3349 del04/12/202, dep.2026, Rv. 289097); nella motivazione della citata sentenza vienerichiamato la sentenza resa a Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci,Rv. 270497 – 01, nella parte in cui precisa che "deve tuttavia trattarsi di uninteresse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base dielementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti allaindisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenzaandrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo genericheallegazioni"; nel caso in esame, l’interesse è stato individuato dal ricorrente nellapossibile emersione di non meglio specificati “segreti aziendali” (pag.20 ricorso),con conseguente genericità del motivo.2 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26 gennaio 2026 dichiaravainammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto diperquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale diMilano con il quale era stato disposto il sequestro probatorio dei dispositiviinformatici dello stesso; avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1 violazione degli artt. 253, 309, 275 e 125 cod. proc. pen. relativamente aidispositivi informatici, per motivazione apparente in ordine al fine perseguito: ilPubblico ministero avrebbe dovuto esporre quali ulteriori elementi rispettoall’attività di indagine avrebbe potuto portare il sequestro dei dispositivi, e non lagenerica formulazione “elementi dimostrativi della responsabilità dell’indagato”; afronte della contestazione il Tribunale, nel tentativo di integrare la motivazione delPubblico ministero, si era erroneamente soffermato sul fumus commissi delicti,non rispondendo alle censure; nessuna integrazione era stata formulata dallaProcura, in merito alla lamentata carenza motivazionale, neppure all’udienza del26 gennaio 2026, per cui il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto, aventemera finalità esplorativa, non potendolo integrare (peraltro, con una motivazionesolo apparente);1.2 violazione degli artt. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informatico) e fine endoprocessuale(accertamento del fatto di reato) relativamente al profilo temporale di acquisizionedei dati dai dispositivi informatici (da gennaio 2023): era meramente apparente lamotivazione del Tribunale in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura,tanto in relazione alle ragioni di una così “onnivora” apprensione, quanto conriferimento sia alla perimetrazione temporale del periodo di interesse investigativoche alla tempistica di estrazione dei dati, avendo rimesso totalmente alla poliziagiudiziaria la selezione del materiale di interesse probatorio; vi era stata unaapprensione indiscriminata dei dati informatici dell’indagato svincolata da qualsiasicriterio di proporzionalità e il Pubblico Ministero ha l’obbligo di una specificamotivazione quando il lasso temporale di apprensione degli atti è sensibilmentedifforme dal perimetro temporale della imputazione provvisoria, come nel caso inesame (capo di imputazione 10 marzo 2025, periodo di apprensione dal gennaio2023).1.3 violazione degli artt. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informativo) e fine endoprocessuale perseguito(accertamento del fatto di reato) relativamente al profilo delle “parole chiave”: ilPubblico ministero aveva indicato parole chiave del tutto generiche, scollegatedall’incolpazione e sovrapponibili all’attività lavorativa dell’indagato; la presenzadi parole chiave non conferenti rispetto alla posizione dell’indagato non eranosufficienti a sopperire il vizio di motivazione in ordine alle specifiche informazionioggetto di ricerca, ai criteri che devono presiedere alla selezione del materialeinformatico archiviato nel dispositivo, alla perimetrazione temporale dei dati diinteresse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporaledell’imputazione provvisoria ed ai tempi entro cui verrà effettuata la selezione conconseguente restituzione anche della copia informativa dei dati non rilevanti;1.4 violazione degli art. 253, 254, 275, 125 cod. proc. pen. per assenza dimotivazione in ordine al rapporto di proporzionalità tra mezzo impiegato(spossessamento del dispositivo informatico) e fine endoprocessuale perseguito(accertamento del fatto di reato) relativamente all’omessa indicazione del termineper procedere all’estrazione dei dati; nonostante, all’apparenza, nel decreto diperquisizione e sequestro venisse dato atto dell’iter da seguire per l’estrazionedella copia mezzo e della copia fine, in realtà non vi era alcuna cadenza temporale;la continua permanenza delle copie mezzo presso la P.G. incaricata senza alcunaindicazione sulla tempistica dell’estrazione della copia fine, comportava una gravelesione del diritto alla riservatezza dell’indagato, nonché dei principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità atteso che, tra l’altro, essendo lo stessoun imprenditore che si occupava dei medesimi articoli di moda per i quali eraindagato, nella sua normale attività, attraverso la ricerca sui suoi dispositivitramite le parole chiave indicate, potevano emergere segreti aziendali nonpertinenti al giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] generale presentava note scritte con le quali chiedevadichiararsi inammissibile il ricorso osservando, in particolare, che essendo statorestituito il telefono cellulare al ricorrente in esito all'estrazione di "copia forense"(come dal ricorrente stesso affermato in ricorso cfr. pag. 3) e non essendo statadimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilitàesclusiva dei dati contenuti nella copia estratta, il ricorso risultava inammissibileper carenza di interesse all’impugnazione.3. Il difensore depositava memoria di replica nella quale rileva che l’interesseconcreto ed attuale deve ritenersi sussistente a fronte della disponibilità che laProcura continua a detenere della copia integrale, senza aver mostrato alcunintento di voler procedere all’estrazione della “copia fine”; né nel decreto era stataindicata alcuna tempistica al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Si deve infatti ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01)Tale non è il caso in esame, nel quale non può dirsi vi sia una assenza dimotivazione, ma viene piuttosto messo in discussione il percorso argomentativodel Tribunale del riesame che, in particolare, ha osservato:- quanto alla natura meramente esplorativa del sequestro, che il Pubblicoministero aveva specificato che era verosimile che nei dispositivi informaticifossero contenuti elementi idonei alla ricostruzione delle attività illecite (pag.3)- quanto alle parole chiave che ne erano state indicate coerenti con l’attivitàillecita ipotizzata (pag.4);- che era stato indicato un periodo temporale di perimetrazione dei dati(pag.4);- che il Pubblico ministero si era riservato l’estrazione di copie appenapossibile esplicitando le ragioni per le quali non era stato procedereimmediatamente (pag.4);Peraltro, non è contestato che il telefono cellulare (unico oggetto di cui sidiscute) sia stato restituito all’indagato, per cui si deve ribadire che “in tema disequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti datiinformatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense",è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalitàdel mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a finiinvestigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesseconcreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.(Fattispecie relativa al sequestro di uno "smartphone" (Sez.3, n. 3349 del04/12/202, dep.2026, Rv. 289097); nella motivazione della citata sentenza vienerichiamato la sentenza resa a Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci,Rv. 270497 – 01, nella parte in cui precisa che "deve tuttavia trattarsi di uninteresse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base dielementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti allaindisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenzaandrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo genericheallegazioni"; nel caso in esame, l’interesse è stato individuato dal ricorrente nellapossibile emersione di non meglio specificati “segreti aziendali” (pag.20 ricorso),con conseguente genericità del motivo.2 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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